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mercoledì 9 gennaio 2013

LE COLLABORAZIONI A PROGETTO NELLA RIFORMA MONTI-FORNERO SECONDO LA CIRCOLARE 29/2012


Questi, in breve, i principali "paletti" fissati dal Ministero del Lavoro con la Circolare 29/2012 per il riconoscimento della genuinità delle cocopro.
Per la consultazione del testo integrale della Circolare, si vada al link:
 
In prima battuta, il "progetto" deve essere specifico, ossia riconducibile ad un'attività non sovrapponibile con l'oggetto sociale e dotata di una propria individualità anche organizzativa (es. il tecnico informatico che progetti e realizzi il data-base di una certa azienda).
L'indicazione ministeriale consolida la valutazione più coerente e ortodossa delle cocopro, quali contratti fondati sulla cd "obbligazione di risultato", nella accezione più classica e ortodossa appunto del lavoro autonomo ex. art. 2222 delCodice Civile.
Ma il Ministero fa qualcosa di più, perchè, in aderenza con le indicazioni emerse dalla l. 92/2012, e consolidando valutazioni interpretative sviluppate nel silenzio della precedente "legge Biagi", entra nel merito della casistica più comune (e più problematica) delle collaborazioni, quelle cioè che non possono essere ricondotte alla semplice prestazione "monofase" di produzione di beni/erogazione di servizi finiti, ma ad una prolungata esecuzione di servizi, con inserimento più "intimo" del Collaboratore nell'organizzazione aziendale. Casi che, come ognuno può ben verificare, appaiono particolarmente "a rischio" di conversione in lavoro subordinato.
Innanzitututto, la legge viene a vietare la cocopro per lo svolgimento di compiti "meramente esecutivi e ripetitivi". Una dizione molto vasta e capace di abbracciare trasversalmente una gamma molto vasta di mansioni, ma che finisce per dettagliare meglio le casistiche e le mansioni incompatibili con il contratto a progetto. Innanzitutto, viene esclusa la possibilità di ricondurre alla specie del cocopro la mansione del Cameriere o del Barista, in quanto mansioni "ripetitive": in altre parole, anche se il Cameriere o il Barista non ricevono specifiche consegne per l'esercizio delle loro mansioni, dato il carattere "elementare" e abitudinario delle loro mansioni, ciò non basta a provare che la mansione è autonoma, secondo il Ministero, in quanto naturaliter non può svolgersi secondo margini di "autonomia" del lavoratore. Quindi, in presenza di mansioni di questo tipo, e in assenza di inversione dell'onere della prova da parte del Datore, il Ministero provvede immediatamente al disconoscimento della cocopro e alla sua trasformazione in lavoro subordinato (altro, però, come vedremo, è  il caso del Cameriere che sia anche maitre, che cioè svolga consulenza specifica su produzioni culinarie sofisticate!).
Tra l'altro, il Ministero provvede a codificare una serie di figure professionali che si riportano in allegato, passibili di immediato disconoscimento, tra cui (cosa molto importante) sono riconducibili anche i Commessi e gli addetti alle vendite (ricordiamo, però, che l'impossibilità per queste mansioni di essere svolte con le cocopro non esclude che esse possano svolgersi in altra forma "autonoma", ossia nella forma del voucher!).
Le attività "meramente esecutive" sono un'espressione per così dire "di chiusura", per indicare agli organi di viglianza di disporre la trasformazione in lavoro subordinato di tutte le collaborazioni in cui non risulti offerta la prova da parte del Committente di uno svolgimento secondo canoni di auto-determinazione del Collaboratore (un criterio similare all'art. 2697 del Codice Civile, sulla cd. "imputazione della soccombenza" a carico di colui che non riesce ad assolvere l'onere della prova in giudizio).
Da ultimo, in continuità con quanto previsto per le cd "finte" Partite IVA e per le associazioni in partecipazione, la legge esclude la trasformazione in lavoro subordinato per le prestazioni che comportino nel Collaboratore la spendita di "conoscenze teoriche" di grado elevato. Le professioni intellettuali vengono, quindi, salvate dalla mannaja della Monti-Fornero sulle cocopro, anche se per esse il legislatore ha fissato la "prova del nove": esse, cioè, non possono svolgersi in modo "analogo" al regime del lavoro subordinato. Questa parte della Circolare (e della legge) che, al momento, lascia aperto il più ampio margine valutativo e discrezionale degli organi ispettivi. Scorrendo il testo della Circolare, viene da dire che il Ministero si premura di indicare agli Ispettori di disconoscere le collaborazioni che, pure concepite per mansioni "elevate", rivelino comunque anomalie "significative" e tali da far ritenere di essere in presenza di elusioni delle regole del lavoro dipendente. Nell'esperienza dello Scrivente Studio, ad esempio, ci è capitato di rilevare nei testi contrattuali clausole che in modo surrettizio introducevano forme di controllo disciplinare del Collaboratore (ad esempio, stabilendo decurtazioni nel compenso parametrati ai giorni di assenza), clausole che, nel regime delle nuove disposizioni legislative e ministeriali, dovrebbero portare gli Ispettori a ritenere accertato il "lavoro subordinato".
Queste al momento sono le indicazioni spendibili sulle collaborazioni a progetto così come riformate dalla l. 92/2012.

Dr. Giorgio Frabetti- Ferrara

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