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martedì 22 gennaio 2013

LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO (VOUCHER), LA CIRCOLARE 04/2013, PRIMI COMMENTI E PRIME PREVISIONI SULLA PRASSI ISPETTIVA 1aPARTE


Come noto, a far data dal 18/07 prenderanno vigore le modifiche agli artt. 70 ss del D.lgs. 276/2003 relative al cd “lavoro occasionale accessorio” (per una prima, completa, illustrazione, si vada al Ns. post: http://costidellavoro.blogspot.it/2012/07/dossier-monti-fornero-cosa-resta-del_27.html).
La Circolare 04/2013 del Ministero del Lavoro segna un passo avanti nell'implementazione applicativa dell'istituto, anche se la Circolare medesima lascia ancora sul campo molti punti dubbi e controversi. 
Limpida (anche se non del tutto condivisibile sul piano applicativo e della complessiva "politica del diritto"), l'impostazione della Circolare, sicuramente in linea con la Monti-Fornero (l. 92/2012).
La legge Monti-Fornero (come già accennato vedi Ns. post http://costidellavoro.blogspot.it/2013/01/il-lavoro-per-chi-non-arriva-fine-mese.html) ha inteso porre le premesse di una più decisa razionalizzazione di queste peculiari forme di “lavoro marginale”, ma sempre più intensamente utilizzate in questi periodi di crisi, fissando una “regola aurea” contro gli abusi. In questo senso, la prospettiva della Circolare è quella di fissare nell’ “occasionalità” la chiave di una prestazione che, come tale, non può dar luogo di per sé ad alcuna posizione economico-reddituale consolidata, contemplando così forme di lavoro saltuario, tipicamente provvisorio, forme di “doppio impiego” sporadico etc. Evidentemente, l’indicazione per gli organi ispettivi è quella di censurare e disconoscere questa modalità di impiego del lavoratore, se le modalità d’uso ed il valore economico-funzionale reale nel contesto produttivo, non sia coerente con queste modalità. Anche se va opportunamente precisato che, sulle conseguenze sanzionatorie, l'impostazione ministeriale di disporre sic et simpliciter la trasformazione a tempo indeterminato (che pure deriva da una costante prassi sviluppatasi in materia di controlli sul "lavoro nero") non è sempre convincente, specie se la prestazione "occasionale" del Lavoratore palesa indubbi caratteri sociali ed economici di "marginalità" e "saltuarietà", aldilà della corretta classificazione nella previsione legale.
Ma cominciamo con ordine.
Qui di seguito evidenzieremo le linee di base della disciplina in attesa dell’emanazione degli appositi chiarimenti ministeriali:

A)     La riforma ha abolito le precedenti disposizioni che facevano dipendere l’ammissione al lavoro accessorio da specifici ambiti operativi (es. lavoro domestico etc.) e da specifici status del Dipendente (pensionato etc.). Pertanto, di base, il lavoro occasionale accessorio è previsto per tutti i settori operativi (compresi Enti Pubblici), ma con le decisive limitazioni economiche che si diranno;
B)     L’art. 70 riformato dispone più stringenti limiti economici alle prestazioni occasionali accessorie (voucher), attivabili nei limiti di € 5.000 per anno solare (rivalutati all’indice ISTAT);
C)     Possono accedere ai voucher Committenti che siano Imprenditori Commerciali, Agricoli a Professionisti. In caso di collaborazioni frazionate tra più Dipendenti, fermo il totale dei compensi deve dare luogo a € 5.000 netti, la legge chiede che i voucher non diano luogo a più di € 2.000 (rivalutati ISTAT!) per ogni singolo rapporto. N.B.: Non risulta del tutto chiarita (nemmeno dopo l’emanazione della Circolare Min. Lav. 04/2013) la modalità di gestione di questa fattispecie, dato che ben difficilmente il voucherista sarà in grado di programmare il volume di compensi (atteso il carattere evidentemente “fortuito” della prestazione) e data la evidente “diabolicità” di pretendere dal Committente un simile accertamento, che per di più gli farebbe correre il rischio di vedersi riqualificato il rapporto di lavoro accessorio come “lavoro subordinato”! Senza contare l’aleatorietà della disposizione (per l’INPS e Consulenti), dove un minimo errore di calcolo (per altro aggravato dalla non immediatezza ai calcoli ISTAT) farebbero scivolare forzosamente il rapporto verso il lavoro subordinato. La norma evidentemente esige chiarimenti, anche per l’evidente rischio di incostituzionalità della medesima! A questi fini, comunque, la Circolare raccomanda ai Committenti di assumere dai “lavoratori occasionali” dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che li rassicuri sul rispetto dei limiti reddituali e di impiego e li “manlevi” in caso di trasgressioni (passibili, per altro, di trasformazione del vocuher in rapporto subordinato a tempo indeterminato!).
D)    Con riguardo alla fattispecie di cui al precedente punto C), la dizione legislativa ha posto alcuni problemi interpretativi, relativamente all’inclusione in questa fattispecie di settori come i Pubblici Esercizi e l’Artigianato; problemi, che nemmeno la Circolare 04/2013 ha del tutto risolto. Per il Settore “Pubblici Esercizi” non si dubita più dell’inclusione in questa specifica fattispecie, dato che il Ministero ha chiarito che l’accezione “imprenditore commerciale” deve intendersi in senso largo (in modo tale che, come in passato, vi si possano includere anche le attività inerenti al Turismo-Pubblici Esercizi. Più problematica l’inclusione dell’Artigianato, anche se, nei settori “di confine” tra Commercio e Artigianato (es. panificazione etc.) crediamo che, anche in analogia con quanto disposto dal Ministero del Lavoro, con l’Interpello nr. 40/2011,
E)     Al momento dell’acquisto, i voucher devono riportare l’indicazione del valore orario, della data e di un numero progressivo. La Circolare 04/2013 ha introdotto alcune parziali specifiche che hanno evidenziato come la ratio di queste disposizioni consista nel porre un più fermo e scrupoloso controllo di congruità tra voucher e ora lavorata, per impedire abusi e snaturamenti rispetto alla funzione patentemente “marginale” del voucher. In primo luogo, la Circolare invita gli organi ispettivi a vigilare rispetto a eventuali valori orari troppo sbilanciati e sospetti. In questo senso, a titolo prevalentemente negativo, il Ministero ha precisato che un voucher di € 10 non può essere usato per retribuire una prestazione di diverse ore. Ma i valori orari definitivi verranno con apposito Decreto Ministeriale! Con riguardo al requisito della “data” il Ministero del Lavoro, attraverso la Circolare citata, ha precisato che, in armonia con la ratio di controllo/comunicazione preventiva di uso del voucher (DMA INAIL), il voucher può essere utilizzato fino a 30 gg. dal suo acquisto. N.B. Cosa succede se, dopo 30 gg. il lavoratore-voucherista non viene utilizzato? Occorre rinnovare l’acquisto del voucher (e la relativa DMA)? E che ne è della quota di contributi già versata? La Circolare si limita a disporre, per questo caso, la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, senza soddisfare i principali quesiti operativi che la fattispecie suscita. Si impone, evidentemente, un supplemento di chiarimenti in sede amministrativa.
F)      Per i limiti reddituali e le particolarità dei voucher in Agricoltura, si guardi al post http://costidellavoro.blogspot.it/2012/07/dossier-monti-fornero-cosa-resta-del_27.html.
G)    Fino al 31/12/2013, la l. 134/2012 (DL Sviluppo I) ha confermato i limiti reddituali di € 3.000 nell’anno solare e gli accrediti previdenziali speciali per le prestazioni di lavoro accessorio svolte da Cassintegrati e soggetti che godano di prestazioni a sostegno del reddito.
H)    Il voucher è soggetto a queste aliquote: 13% contributi INPS Gestione Separata; 7% INAIL; 5% Quota al concessionario per la gestione del servizio;
I)       Il reddito derivante da voucher è rilevante ai fini dei requisiti reddituali previsti dalla legge per il rinnovo-rilascio del permesso di soggiorno del Lavoratore Extra UE. Ma sul punto, non ci permettiamo di dire di più, perché tali sono le criticità e le fragilità dello status di “lavoratore occasionale accessorio” secondo la nuova disciplina che è improbabile l’ utilizzo di tale strumento per consolidare la posizione di “soggiornante” del Lavoratore Extra UE.
J)      I voucher acquisiti prima del 18/07/2012 (data di entrata in vigore della riforma Monti-Fornero) potranno essere utilizzati dal Committente fino al 31/05/2013, in conformità alla disciplina previgente.

Fine 1a parte-Continua

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