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martedì 22 gennaio 2013

LA DETRAZIONE IRPEF PER FIGLI A CARICO NELLA LEGGE DI STABILITA' 2013

Alcune puntualizzazioni sulle disposizioni della legge di stabilità 2013 che hanno rimodulato le detrazioni IRPEF per carichi di famiglia, tramite alcune "novelle" all'art. 12.01°comma lett. c) del TUIR.
La nuova disciplina si articola nei termini che seguono:

a) La detrazione d'imposta per ciascun figlio a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati o affidati passa dagli attuali €. 800 a € 900;
b) La detrazione sale da € 900 a € 1.220 per ciascun figlio di età inferiore ai tre anni;
c) L'incremento per figli a carico portatore di handicapp ai sensi dell'art. 03 della l. 104/92 passa dagli attuali € 220 a € 400.

Resta, invece, confermato l'incremento di € 200 per ciascun figlio a partire dal primo, in favore di contribuenti con più di tre figli a carico.
La legge di stabilità 2013, quindi, ha realizzato un incremento diversificato che va dai € 150 per la detrazione base a € 180 per i figli portatori di handicapp, sino agli € 320 in caso di figli con età inferiore a 3 anni.
Tra le altre detrazioni si ricorda che la legge di stabilità 2013 ha anche prorogato le detrazioni per carichi familiari dei cittadini non residenti.
Tale ultima detrazione spetta a condizione che le persone cui si riferisce abbiano un reddito complessivo superiore a € 2.840,51 (compresi i redditi prodotti all'estero) e che, nel Paese di residenza, non si fruisca di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.
Restano comunque immutate le complesse regole per la determinazione della detrazione effettiva spettante in relazione alle quali continua a trovare applicazione il meccanismo previsto dal secondo periodo dell'art. 12.01°comma lett. c) TUIR, non oggetto di modifica.
Al riguardo, si ricorda che si considerano fiscalmente a carico i figli, anche naturali, se riconosciuti, adottivi, affidati, affiliati che nel corso del periodo d'imposta non hanno conseguito un reddito superiore al limite di € 2.840,51.
Come regola generale, il suddetto limite comprende solo i redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo IRPEF, soggetto a tassazione ordinaria, con esclusione quindi dei redditi esenti, dei redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta, a imposta sostitutiva.
E' al riguardo utile ricordare che, ai fini della verificazione del suddetto limite, si deve fare riferimento al reddito complessivo lordo eventualmente aumentato del reddito assoggettato a cedolare secca e dell'ACE utilizzata.
Non è richiesta altra condizione: pertanto, non viene rilevata l'eventuale convivenza o meno del figlio con il dichiarante e l'età.
In merito al valore effettivo della detrazione spettante, ricordiamo che è necessario effettuare il seguente calcolo:

95.000 (+15.000, per ogni figlio successivo al primo)- Reddito complessivo
----------------------------------------------------------------------------
95.000 (+15.000, per ogni figlio successivo al primo)

La citata formula consente di rapportare l'importo della detrazione spettante all'entità del reddito dichiarato, riducendo l'importo in misura inversamente proporzionale.
In pratica, la detrazione non spetta laddove il rapporto sia pari, o inferiore, a zero.
Negli altri casi, si considerano le prime quattro cifre decimali e il relativo coefficiente scaturente dal citato rapporto, va moltiplicato per la detrazione teorica.
Sono confermate anche tutte le attuali regole in materia di ripartizione tra i genitori della detrazione spettante.
In particolare, in caso di genitori non legalmente ed effettivamente separati, opera la regola generale, secondo la quale la detrazione spetta in misura del 50% tra i genitori stessi, salva la possibilità di attribuirla interamente al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato.
E' ovvio che tale seconda opzione opera in caso di preventivo accordo tra i genitori: questo "trasferimento" può essere opportuno nel caso di un genitore con un reddito basso, che potrebbe conseguire un'IRPEF lorda non sufficiente ad assorbire la propria quota di detrazione.
Ad ogni modo, questa scelta di concentrare la detrazione in capo a un solo coniuge, comporta la perdita, a livello familiare, di una parte della detrazione effettivamente spettante, in quanto l'intera detrazione "teorica" per ciascun figlio viene parametrata in funzione del reddito del genitore.
La Circolare Ag. Entr. 13/05/2011 nr. 20 ha inoltre provveduto a specificare che l'attribuzione della detrazione al solo genitore con reddito più elevato deve riguardare necessariamente tutti i figli dei medesimi genitori (non potendosi scegliere di "accentrare" la detrazione solo di alcuni figli).
Per i genitori legalmente ed effettivamente separati, la ripartizione della detrazione per figli a carico è diversamente disciplinata dalla lettera c) del comma 01 dell'art. 12 TUIR, a seconda che sia stabilito o meno l'affidamento congiunto degli stessi. In base all'interpretazione della disposizione suddetta fornita dall'Agenzia delle Entrate con Circolare 15/2007, sono individuabili le seguenti fattispecie:

a) Nel caso di affidamento a un solo genitore, la detrazione spetta interamente a quest'ultimo, salvo la possibilità di accordo, per suddividere la detrazione al 50% tra i genitori, oppure per attribuire l'intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato;
b) Nel caso, invece, di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori, salvo la possibilità di accordarsi per attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito più elevato.

Questa interpretazione e, in particolare, la fissazione della detrazione secondo percentuali prefissate (50% e 100%), nonchè il riferimento a "reddito più elevato" si è resa necessaria al fine di evitare ingiustificate discriminazioni tra i genitori separati e quelli non separati.
Al di fuori delle ipotesi suddette, l'art. 12.01°comma lett. c) TUIR stabilisce una disciplina diversa nel caso in cui il genitore, originariamente beneficiario della detrazione per figli a carico (il genitore affidatario, ovvero, in caso di affidamento coingiunto, uno degli affidatari) non possa fruire in tutto o in parte della detrazione per limite di reddito.
In tal caso, la norma stabilisce che la detrazione non fruita possa essere attribuita, per intero, a favore dell'altro genitore e che quest'ultimo sia tenuto a riversare all'altro genitore un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione stessa, salvo la possibilità di accordarsi diversamente.
Come evidenziato dalla Circolare 15/2007 citata, il riferimento della norma all' "impossibilità di usufruire della detrazione per limite di reddito individua l'ipotesi in cui il genitore, originariamente destinatario del beneficio della detrazione per figli a carico ex. art. 12 TUIR, non possa di fatto fruirne, in tutto o in parte,  a causa di un'imposta incapiente.
Pertanto, la fattispecie presa in considerazione dalla norma e la possibilità, quindi, di devolvere la detrazione per intero all'altro genitore, ricorre anche nell'ipotesi in cui il genitore, originariamente affidatario, pur avendo un reddito più elevato rispetto a quello dell'altro genitore, non possa fruire della detrazione, in quanto in possesso di oneri deducibili e/o detraibili tali da azzerare l'imposta.
In sostanza, la possibilità di attribuire la detrazione al genitore con reddito più basso è riconosciuta esclusivamente ai genitori separati e limitatamente all'ipotesi in cui l'altro genitore non possa fruirne per incapienza di imposta.
Nella Circolare 12/2012, inoltre, sono stati chiariti i seguenti aspetti:

a) Per quanto concerne la ripartizione della ulteriore detrazione per famiglie numerose, di € 1.200 (art. 12.comma 01-bis TUIR) , nel caso in cui il genitore abbia avuto due figli con un coniuge e due con l'altro (dal momento che l'ulteriore detrazione non può essere attribuita in alcun modo al genitore con due soli figli, esssendo la stessa subordinata al fatto che spetti anche la detrazione ordinaria), la ripartizione dell'ulteriore detrazione spetterà per intero all'unico genitore con quattro figli;
b) L'attribuzione dell'intera detrazione, in capo al genitore affidatario può essere attuata solo fino a quando il figlio non ha raggiunto la maggiore età. Se lo stesso è maggiorenne, infatti, in quanto tale, non può essere considerato affidato e torna applicabile la regola generale del 50%, salvo diverso accordo tra i genitori, con attribuzione al 100% a quello titolare del reddito complessivo più elevato.

QUI DI SEGUITO, SI RIPORTA UN ESEMPIO DI CALCOLO DELLA NUOVA DETRAZIONE SECONDO LE NUOVE DISPOSIZIONI, ANCHE PER VERIFICARNE L'IMPATTO RISPETTO ALLA PRECEDENTE NORMATIVA.

Caso:
Famiglia con due figli di età superiore a tre anni e con i seguenti redditi:

Marito: € 33.000
Moglie: € 28.804

Ipotizzando che i due genitori decidano di ripartire la detrazione al 50% si avrà che l'importo teorico spettante, ante legge di stabilità 2013, è pari a (€ 800+ € 800)= € 1.600.
ANTE LEGGE STABILITA' (quindi, ancora nella prossima Dichiarazione dei redditi 2013 sul 2012)
La detrazione effettiva sarà calcolata da ciascun genitore come segue:

Marito:

(95.000+15.000)-33.000    110.000- 33.000
--------------------------------= ---------------------------- = 0,70
(95.000+15.000)                   110.000

1.600 X 0,70 X 50% = 560



Moglie:

(95.000+15.000)-28.403    110.000- 28.403
--------------------------------= ---------------------------- = 0,7417
(95.000+15.000)                   110.000

1.600 X 0,7417 1X 50% = 594



POST LEGGE STABILITA' (quindi, dalla prossima Dichiarazione dei redditi 2014 sul 2013)
Riferendosi ai dati dell'esempio precedente l'importo teorico della detrazione spettante sarà pari a
950+950 = 1.900
La detrazione effettiva sarà calcolata da ciascun genitore come segue:

Marito:

(95.000+15.000)-33.000    110.000- 33.000
--------------------------------= ---------------------------- = 0,70
(95.000+15.000)                   110.000

1.900 X 0,70 X 50% = 665



Moglie:

(95.000+15.000)-28.403    110.000- 28.403
--------------------------------= ---------------------------- = 0,7417
(95.000+15.000)                   110.000

1.900 X 0,7417 1X 50% = 705






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