AVVERTENZA

AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI"
GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.

NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.

NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.




giovedì 17 gennaio 2013

I TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO DOPO LA CONSULTA: I GUASTI DI UNA GIURISPRUDENZA NON APPELLABILE

In un Ns. post di settembre (http://costidellavoro.blogspot.it/search?q=tirocini) mettevamo sul tappeto il complesso delle problematiche di architettura costituzionale e di riparto delle competenze sotteso alla problematica dei tirocini formativi e di orientamento, divenuta, negli ultimi tempi, autentico "teatro di battaglia" tra Stato e Regioni.
Lasciamo a chi ci legge valutare la "moralità" e l'opportunità di un simile scontro, che avviene sulla pelle dei giovani disoccupati e delle Aziende, che, specie se grandi e dotati di un'organizzazione "sovra-regionale", non  riescono a far riferimento ad una normativa uniforme sui tirocini, specie in punto di durata. Ma, aggiungiamo noi, il discorso può essere allargato anche agli Ispettori del Lavoro, che possono vedere la loro azione repressiva degli abusi ritardata e ostacolata da legislazioni regionali, troppo diversificate, che possono ben favorire la resistenza e l'ostruzionismo dei Datori di Lavoro più truffaldini e ostinati.
Lasciando da parte queste considerazioni di merito "politico", e dando per scontata la lettura del Ns. post, possiamo per un certo verso dire che il legislatore è caduto nella fretta e nell'approssimazione con cui ha approntato l'intervento sui tirocini (a Ns. avviso dovuto), cercando di individuare un posizionamento nelle competenze costituzionali più duttile e meno angusto di quello tracciato dalla Corte Costituzionale con sent. 50/2005 tra "competenza concorrente" e "competenza esclusiva". Non a caso, la Corte Costituzionale (e le Regioni ricorrenti) ha contribuito a demolire quella che era oggettivamente la parte più debole ed equivoca dell'impianto legislativo, i cd "livelli minimi di tutela", frase occhieggiante i "livelli minimi di servizio" di cui la Consulta ha dichiarato assolutamente la non sovrapponibilità, perchè attinente a fenomeni diversissimi e non assimilabili al "tirocinio" formativo (es. livelli minimi di prestazioni sanitarie etc. definite comunque a livello normativo). Forse, se il legislatore avesse parlato più chiaro, su questo punto la partita si sarebbe potuta "giocare" meglio: in fondo, cosa voleva dire il legislatore? Il legislatore voleva far proprio il punto di vista del Ministero, secondo cui nella partita della "leale collaborazione", gli organi ispettivi ministeriali abbisognavano di parametri certi per improntare le ispezioni sui "falsi" tirocini, questa volta sì per incrementare il livello di tutela base dei lavoratori! Perchè il Ministero su questo punto non ha parlato più chiaro, invocando una specie di "auto-tutela" rispetto ad una legislazione regionale troppo frammentaria e alluvionale? 
La domanda forse è destinata a non trovare mai risposta.
Ma sarebbe poco accorto non porla in sede di commento a sentenza: perchè se è vero (ed è riconosciuto anche nella sentenza 287/2012) che le competenze Stato-Regioni vanno gestite secondo il cardine sacro della "leale cooperazione", è quantomai singolare che questa "leale cooperazione" sia intesa dalla Consulta nei tirocini sempre a favore della Regione e mai del Ministero del Lavoro!
Ora, se noi guardiamo alla costante giurisprudenza costituzionale sulla "leale cooperazione" (declinata tra le altre da Corte Cost. 50/2005 e 24/2007), noi troviamo sempre l'invocazione della Consulta affinchè le materie dove può sorgere frizione in punto di rispettive competenze Stato-Regione siano decisi mediante consultazioni e accordi reciproci. Ne discende, secondo la Consulta, che, nel dubbio, occorre fare affidamento ad accordi, ai risultati delle consultazioni Stato-Regione, che, a rigore, dovrebbero costituire titoli di sicuro e legittimo affidamento reciproco.
A fronte di questo dato giurisprudenziale, la sistematica "bocciatura" della Consulta delle norme sui tirocini formativi e di orientamento appare quantomai dubbia.
Perchè nella subiecta materia, si da il caso, come invocato dalla Presidenza del Consiglio nell'intervento spiegato a tutela della salvaguardia delle norme tramite l'Avvocatura dello Stato, che tra Stato e Regioni fosse intervenuto un accordo, per altro molto circostanziato e importante, sui rapporti formativi, l'accordo Regioni-Parti Sociali del 27 ottobre 2010, il cui intento era quello di valorizzare al massimo grado l'apprendistato come rapporto formativo, a scapito di altre forme più o meno spurie di "contratti di inserimento" dei giovani: Partita IVA, cocopro e anche stages
Ma questa valorizzazione dell'apprendistato, per i tirocini, assumeva un chiaro significato di favor contracti: valorizzare la legislazione di "ordinamento civile" (competenza esclusiva dello Stato: art. 117 lett. i) Cost.) nella regolazione dei rapporti formativi, sbilanciando, inevitabilmente, il rapporto di competenze Stato-Regione a favore dello Stato nei rapporti formativi. 
Un simile stato di cose nei rapporti formativi avrebbe potuto indurre nel Ministero il legittimo affidamento di un sostanziale superamento dei tirocini di orientamento come tradizionalmente individuati nella sentenza 50/2005 della Corte Costituzionale? Mi permetto di rispondere positivamente, perchè l'indicazione di politica del diritto emersa dall'intesa del 2010 non avrebbe potuto essere più chiara ed inequivoca, e ben giustificata, quindi, l'interpretazione del Ministero di un "cedimento" delle Regioni in fatto di regolazione: chè, assorbiti i rapporti formativi nella legislazione comune, quindi nell' "ordinamento civile" , come pensare che tale assimilazione non riguardasse logicamente anche i tirocini? Se non altro, per evitare di creare una "zona grigia" dove tale linea di "politica del diritto" avrebbe potuto essere elusa!
E dobbiamo tener conto che l'art. 11 DL 138/2011 fu emanato praticamente all'indomani dell'intesa del 27 ottobre 2010, e quando, per di più, fervevano i preparativi per la promulgazione del TU dell'apprendistato, il punto clou dell'intesa!
Nessuno nega che i parametri della "leale collaborazioni" siano mobili. Ma è un fatto è che tale era la linea della "leale collaborazione" Stato-Regione in materia di regolamentazione dei rapporti formativi, in quanto addirittura "consacrata" in un'intesa formale. 
Quindi, a rigore, ad agosto 2011, a fronte dell'art. 11 DL 138/2011 non si sarebbe potuto parlare di invasione/lesione dello Stato delle competenze della Regione.
Altra storia è che poi le Regioni abbiano poi a maggio-giugno 2012 disconosciuto (in sede di Conferenza Stato-Regioni) tale riparto evidentemente "convenzionale" di competenze: ma nel dubbio, quando l'interpretazione del riparto è affidato a intese, evidentemente a "convenzioni istituzionali" il criterio per valutare se un organo ha invaso o meno le competenze altrui deve essere il criterio del legittimo affidamento e del tempus regit actum!
Altrimenti, il riparto delle competenze Stato-Regioni resta ingovernabile: e dobbiamo dire, non da una mano.
In questo, si trova il triste "anacronismo" della sentenza 287/2012 con la quale la Consulta ha addebitato allo Stato una responsabilità post factum, sulla base di un'interpretazione del riparto Stato-Regioni sopravvenuta rispetto al DL 138/2011, che lo Stato ben avrebbe potuto non considerare.
Se consideriamo i fatti politici successivi, l'anacronismo dell'intervento della Consulta appare ancora più conclamato.
Come noto, nelle more dell'approvazione parlamentare della Monti-Fornero, le Regioni si sono parzialmente "rimangiate" questa linea, tornando su una linea di maggiore resistenza. In quella sede, le Regioni negarono sostanzialmente al Governo il diritto di intervenire con un decreto delegato in materia di tirocini, con ciò sconfessando la linea "sacconiana" che riteneva la materia dei tirocini sostanzialmente annessa all'"ordinamento civile", per l'intervenuta intesa del 27/10/2010. Ma, se si guarda bene, la "sconfessione" era indotta dal mutato quadro legislativo di maggio 2012, quando la prospettiva di un'incredibile irrigidimento della contrattualistica di ingresso sollecitò in molte Regioni l'opportunità di rivedere l'uso dei tirocini per giovani in via "compensativa" per le restrizioni (ritenute eccessive da molti) su Partite IVA, cocopro etc.
Una linea in sè legittima, ma che non avrebbe potuto valere, a mio modesto giudizio, retroattivamente per il legislatore di agosto 2011, e che non può essere adottata come parametro per decidere l'incostituzionalità dell'art. 11 DL 138/2011, che ben avrebbe potuto essere valutata sulla base dell'intesa del 27/10/2010, vero tertium comparationis, come indicato dall'Avvocatura dello Stato nella difesa erariale acclusa alla sentenza 287/2012. 
La sentenza comunque rappresenta l'ennesima occasione mancata dalla Consulta per giungere ad un assetto sereno e pacificato delle competenze Stato-Regione in materia di competenze professionali; una carenza che si fa tragicamente sentire in periodi di incredibili mutamenti, di grande instabilità legislativa, dove dalla Suprema giurisprudenza nomofilattica (la Consulta) ci si aspetterebbe maggiore attenzione rispetto alle esigenze di "stabilizzazione", di riconduzione ad ordine (minimo) del caos legislativo. Un caos che, del resto, non appare più tollerabile per le regolazioni del mercato del lavoro: oltre un certo punto, il mercato del lavoro italiano implode. E non è bene che la Consulta concorra a questa implosione.
Certo, leggendo sentenze come quelle riportate si nutre un rimpianto: il rimpianto di non poter "appellare" simili sentenze, tanto affrettate, quanto inopportune.

Dr. Giorgio Frabetti- Ferrara

Nessun commento:

Posta un commento