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martedì 15 gennaio 2013

COCOPRO PER ASSISTENZA INFORMATICA DA REMOTO? SI PUO' FARE!- UN ESEMPIO DI CONTRATTO

Quesito:
Sono una Ditta sul mercato da diversi anni che svolge attività nel campo dell'assistenza informatica.
Per il 2013 ho ingaggiato un ragazzo, laureato in Ingegneria Informatica, per avviare l'assistenza da remoto e avrei pensato ad un contratto "a progetto" per sperimentare questa nuova branca di lavoro della mia Azienda.
Questa ricostruzione ha incontrato l'obiezione del mio Consulente del Lavoro, che mi ha sconsigliato di utilizzare la cocopro per un'attività sostanzialmente coincidente con l'oggetto sociale.
Come mi devo comportare?

Risposta:
L'obiezione del suo Consulente va contestualizzata alla luce della normativa della l. 92/2012 e della successiva Circolare Min. Lav. 29/2012. La cocopro in questi casi genererebbe criticità, in quanto l'attività del cocopro sia meramente "ripetitiva ed esecutiva".
Se, però, l'attività del Collaboratore comporta la spendita di conoscenze tecniche specifiche, ossia la completa presa in carico a rischio del Collaboratore medesimo di intere fasi di lavoro (come l'assistenza da remoto), lì siamo conformi alla Monti-Fornero che esige "specificità nel progetto" (ossia la sua riconduzione ai canoni tradizionali dell'obbligazione di risultato ex. art. 2222 del Codice Civile). Il possesso del Collaboratore di specifici titoli di "alta formazione" (come la laurea in Ingegneria Informatica) pare corroborare ulteriormente il "canovaccio" dell'autonomia.
Qui di seguito, Le proponiamo uno schema di contratto con le evidenze necessarie per motivare l'autonomia del Collaboratore:


CONTRATTO DI COLLABORAZIONE   COORDINATA E CONTINUATIVA SECONDO LA MODULAZIONE “A PROGETTO”.

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, da valere ad ogni effetto di Legge tra:

  • SOCIETA’ ALFA SRL di seguito identificata come Committente;

  • e il Sig.LUPO DE LUPIS di seguito identificato anche come “Collaboratore”

Premesso
-          che la Committente, svolge attività inerente a servizi informatici;
-          che l’attitudine attiva e propositiva del Collaboratore, debitamente confermata dalle competenze teorico/professionali di grado elevato del Dr. LUPO DE LUPIS laureato in Ingegneria Informatica legittimano nella Committente un giudizio di adeguatezza/congruenza del Collaboratore Medesimo alle infungibili funzioni di progettazione tecnica necessarie per la resa dei servizi di costruzione rivolta ai Clienti;
-          che la Società vuole impiegare il Collaboratore LUPO DE LUPIS nel lancio di una nuova attività aziendale, l’assistenza informatica da remoto e che per essa si giustifica un periodo congruo di sperimentazione;
-          che il prolungarsi dei termini di esecuzione dei suddetti incarichi in capo alla Committente giustifica la permanenza della Collaborazione col Sig. LUPO DE LUPIS;
-          che è esclusivo interesse delle Parti stipulare un contratto contenente gli elementi specifici previsti dal rapporto di collaborazione coordinata e continuativa secondo la modulazione “a progetto”, ai sensi  degli artt. da 61 a 69 del DLgs 276/2003 e successive variazioni ed integrazioni emanato in attuazione della Legge Delega n. 30/2003

si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 01
Oggetto della collaborazione
La SOCIETA’ ALFA SRL affida alla responsabilità del Collaboratore l’assistenza informatica a remoto per i propri Clienti.
In questo ambito, è indispensabile per la Committente avvalersi della consulenza tecnico-professionale del Dr. LUPO DE LUPIS.
Ogni genere di modifica e/o integrazione delle presente incarico dovrà essere redatta in forma scritta e controfirmata da entrambe le Parti, pena l’inefficacia delle stesse.

Articolo 02
Modalità di svolgimento del rapporto e coordinamento dello Stessa
            L’attività di cui all’ art. 1 sarà svolta dal Collaboratore in regime di autonomia organizzativa nella definizione dei tempi di lavoro e degli orari di utilizzo della sede operativa ovvero delle modalità di esecuzione, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo, senza vincolo alcuno di subordinazione e senza organizzazione di mezzi propri. Il Collaboratore concorderà pure le modalità di utilizzo delle attrezzature, degli strumenti tecnici e di quant’altro necessario messo a disposizione dalla Committente, senza alcun vincolo gerarchico e disciplinare tipico del rapporto di lavoro subordinato.
            Il rapporto prevede che, di massima nei giorni che saranno volta per volta designati, il Collaboratore svolgerà attività in Provincia di _____________ presso _______________ e in Provincia di __________ presso _______________. Il Collaboratore dichiara di mettere a disposizione la propria autovettura (Targata _________) per l’effettuazione di tali trasferte, comodando alla Committente la propria vettura a questi esclusivi fini e a queste esclusive tempistiche. La Committente provvederà al solo rimborso kilometrico determinato secondo le Tariffe ACI vigenti alla data di stipula del contratto. Ove non sia operativamente in trasferta nei luoghi succitati, il Collaboratore si recherà nella sede operativa della Committente.

Articolo 03
Decorrenza, Durata, Recesso
            L’incarico ha decorrenza dal giorno 01/01/2013 e si estinguerà il giorno 31/05/2013 perché si saranno presumibilmente realizzati gli obiettivi del progetto connessi all’irripetibile evento di cui all’art. 01.
La Committente può recedere per giusta causa. Il Collaboratore può liberamente recedere, salvo che ciò non costituisca inadempimento, dando 15 ( quindici) giorni di congruo preavviso.
            Il contratto potrà essere risolto per il venire meno della capacità lavorativa derivante da invalidità permanente parziale o totale del Collaboratore, per modifica sostanziale dell’attività della Ditta per cui il Collaboratore ha accettato di attivarsi.
            Il contratto potrà pure essere risolto quando si verifichino gravi inadempienze contrattuali, quando siano commessi danneggiamenti o furto di beni, quando il Collaboratore commetta uno dei reati tra quelli previsti dall’art. 15 della L. 55/1990 e successive modificazioni, quando la prestazione a “progetto” non venga eseguita in un arco di tempo superiore a 8 giorni ed in tutti i casi di inosservanza da parte del Collaboratore degli obblighi e dei divieti previsti e stabiliti nel successivo art. 8.
                Rimane comunque fermo il diritto del Collaboratore al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell’interruzione.

Articolo 04
Trattamento economico
Il compenso complessivo relativo alle prestazioni fornite viene determinato in lordi €. 9.800 (novemilaottcento/00) per il periodo sopraccitato. Potranno essere concessi, se richiesti, compatibilmente con le esigenze aziendali della Committente, eventuali acconti che verranno dedotti dal conguaglio a saldo, esclusi i rimborsi kilometrici di cui all’art. 02.02°cpv del presente contratto, da saldarsi a piè di lista.
Il citato compenso è ritenuto congruo da ambo le Parti ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 276/2003 e successive variazioni ed integrazioni.
Si provvederà a cura della Committente a redigere apposito prospetto paga così come definito dalla L.342/2000 in materia di assimilazione fiscale e di ciò si fornirà copia al Collaboratore.

Articolo 05
Disciplina fiscale, previdenziale ed assicurativa applicabile. Tutele e diritti del Collaboratore
Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una collaborazione “a progetto” disciplinata, tra l’altro, dall’art. 47 lett. c-bis del D.P.R. 917/86 e successive variazioni ed integrazioni.
Le prestazioni non sono soggette ad IVA a norma dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 e successive modifiche.
All’atto dell’erogazione del compenso o di acconti la Committente opererà una ritenuta a titolo di IRPEF ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 600/73 e successive modifiche.
In merito al diritto alle detrazioni/deduzioni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni, il Collaboratore rilascerà di sua iniziativa apposita dichiarazione.
In ottemperanza ai commi 1,2 e 3 dell’Art. 66 del DLgs 276/2003 e successive variazioni ed integrazioni sono vigenti le tutele relative alla malattia, all’infortunio e alla maternità.
Verrà infine operata una ritenuta previdenziale sull’importo del compenso lordo ai sensi dell’art. 2 .- comma 26 – della L. 335/95 e succ. integrazioni, pari ad un terzo dell’aliquota applicabile al Collaboratore in dipendenza della sua situazione previdenziale più generale.
Il Collaboratore è assistito da tutela infortunistica da parte dell’INAIL. A tal fine, sempre sull’importo lordo del compenso, verrà operata la ritenuta pari ad un terzo dell’aliquota stabilita dalle tariffe dell’Istituto assicuratore.
In applicazione dell’art. 66 comma 4 del DLgs 276/2003 e successive variazioni ed integrazioni, le Parti si richiamano, di comune accordo, nella realizzazione del presente contratto di collaborazione coordinata e continuativa secondo la modulazione “ a progetto”, alla tutela della salute, sicurezza e igiene del lavoro di cui al D.lgs. 81/2008 e successive variazioni ed integrazioni.

Articolo 06
Eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione.
Spetta al Collaboratore l’ordinaria tutela previdenziale nel caso in cui si verifichi un evento quale malattia, infortunio e paternità. Detti trattamenti, essendo valutati in termini di riconoscimento sociale e di diritto ad una prestazione a sostegno del reddito, spettano ai sensi delle vigenti disposizioni.
Pertanto ove sopravvengano tali eventi, la prestazione normalmente non sarà eseguita:
a)     nel caso di infortunio, fino a guarigione clinica o fino alla scadenza del contratto di collaborazione;
b)    nel caso di malattia, per un periodo massimo di 90 giorni nell’anno solare, o fino alla scadenza di contratto se la data residua è inferiore ai 90 giorni;
c)     nel caso di congedo di paternità, per i periodi riconosciuti dalla legge;
d)    per matrimonio entro un limite massimo di 15 giorni.

Il godimento dei benefici di legge a fronte di malattia, infortunio, maternità non esime comunque il Collaboratore dall’obbligazione contrattuale di rendersi reperibile alla Committente, laddove possibile, al fine di verificare, di comune accordo, l’eventualità di attivare modalità residuali di esecuzione della prestazione a progetto.
Il Collaboratore dovrà comunicare preventivamente e comunque tempestivamente alla Committente la sopravvenienza di uno degli eventi sopra citati, al fine di permetterLe di intervenire con soluzioni alternative. Qualora sopravvengano eventi di cui al comma a) del presente articolo, il Collaboratore presenterà tempestivamente, e comunque entro 48 ore dal fatto causale, alla Committente la relativa documentazione di certificazione sanitaria.
            Tutti gli eventi più sopra citati non potranno essere causa di proroghe neppure automatiche della durata del presente contratto, ai sensi delle disposizioni di legge.

Articolo 07
Obbligo di riservatezza del Collaboratore.
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche in favore di Terzi la propria attività lavorativa, senza autorizzazione scritta della Committente.
E’ garantito al Collaboratore il diritto d’autore per le opere eseguite, ai sensi della vigente disciplina di legge.
Il Collaboratore si impegna a comunicare alla Committente anche nel corso del rapporto tutte le informazioni ed i dati necessari per il corretto adempimento degli obblighi contrattuali e, per quanto di sua competenza, la Committente si obbliga ad ottemperare ai propri.


Quanto sopra, letto dalle Parti ed approvato in ogni suo articolo, viene sottoscritto in
Roma, lì


LA COMMITTENTE                                                     IL COLLABORATORE

_______________________                                          _________________________

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