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mercoledì 19 dicembre 2012

RISOLUZIONE CONSENSUALE E INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE FINO AL 31/12/2012


In un Ns precedente post dedicato alle nuove disposizioni sui licenziamenti per giustificato motivo oggettivo precisammo che, stante un difetto di coordinamento tra la decorrenza della nuova procedura di decorrenza del licenziamento ex. art. 07 l. 604/1966 e l'ASPI, il Lavoratore che fosse addivenuto ad una risoluzione consensuale con il Datore (Az. più di 15 Dip.) in sede conciliativa nel periodo compreso tra il 18/07 e il 31/12/2012 non avrebbe potuto accedere all'indennità di disoccupazione (DS) tradizionale, la cui corresponsione non è mai stata prevista per le risoluzioni consensuali.
Una volta intervenute le precisazioni del Msg 18/12/2012 n. 20830, l'INPS ha riconosciuto per le risoluzioni avvenute con la procedura de qua ex. art.  07 ante 01/01/2013 (ossia prima dell'entrata in vigore dell'ASPI) il carattere di "evento di disoccupazione involontaria" legittimante l'indennità di disoccupazione nelle forme ordinarie o ridotte.
Con ciò, l'Istituto ha ammesso all'auto-tutela tutte le richieste di trattamento di quei Lavoratori cessati con la procedura ex. art. 07 che si erano visti negare dall'INPS il trattamento.
A Ns. modesto avviso, la portata dell'interpretazione INPS è molto più vasta e, in deroga ai criteri interpretativi precedentemente elaborati dall'INPS (vedi tra tutte Circ. 108/2006) si presta a riqualificare come "evento di disoccupazione involontaria" (con conseguente riammissione all'indennità di disoccupazione) tutte le risoluzioni che avvengano in sede conciliativa avanti la DPL (o Sindacato), dove il lavoratore esprime una formale "presa d'atto" delle decisioni datorili e, senza aderirvi, conviene la risoluzione del rapporto ... pro bono pacis!

Dr. Giorgio Frabetti
Consulente d'Azienda in Ferrara

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