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giovedì 20 dicembre 2012

L'ASPI, IL NUOVO AMMORTIZZATORE SOCIALE (UNIVERSALE) SOTTO L'ALBERO


Con le feste natalizie, entrerà in vigore l'ASpI, che, nell'economia del disegno riformatore degli “ammortizzatori sociali”, proprio della Monti-Fornero ha innovato il tradizionale trattamento di disoccupazione, sostituito dalla nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpi), che, a regime, sostituirà l’indennità di mobilità, l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola, l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, l’indennità di disoccupazione edile. Viceversa, l’ASpI non andrà a toccare la CIG Ordinaria, né la CIG Straordinaria (che resterà in piedi per le Aziende in ristrutturazione), né sulla CIG in deroga, di cui è prevista comunque in prospettiva l’estinzione.
                In questa sede, si fornirà breve informativa generale sul nuovo istituto, rimandando per gli aspetti specifici di diritto transitorio ad altra, apposita informativa.
                La nuova ASpi (anche denominata, magari un po’ troppo pomposamente “nuovo ammortizzatore universale”) entrerà in vigore il 01/01/2013.
                Potranno accedere alla nuova indennità:

  • Tutti i Lavoratori dipendenti del settore privato assicurati contro la disoccupazione, che siano incorsi in un’interruzione del rapporto di lavoro contro la loro volontà (assunti con contratto a tempo indeterminato, a tempo determinato, anche Extra UE non stagionali, anche licenziati a seguito di un periodo di lavoro svolto in regime di contratto di inserimento, ovvero che abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro in caso di trasferimento della proprietà dell’Azienda o della sede di lavoro ex. Circ. INPS nr. 108/2006, ovvero che abbiano presentato la domanda di dimissioni per giusta causa, ovvero sospesi per crisi aziendale o occupazionale a carattere transitorio o temporaneo con anzianità aziendale superiori a 90 gg);
  • Gli apprendisti;
  • I Soci Lavoratori di Cooperativa ex. art. 01.03°comma l. 142/2001, anche successivamente all’entrata in Cooperativa in qualità di Socio;
  • Lavoratori “precari” non a tempo indeterminato della Pubblica Amministrazione;
  • Il personale artistico, teatrale e cinematografico.

Essenziale che i Lavoratori documentino il possesso dello stato di disoccupazione, in conformità dell’art. 01.02°comma lett. c) D.lgs. 181/2000, ovvero che siano:

  • Privi di occupazione;
  • Disponibili allo svolgimento e alla ricerca di un’attività lavorativa, secondo modalità definite con i servizi competenti.

A sua volta, i Lavoratori devono possedere i seguenti requisiti assicurativi:

  • Anzianità Assicurativa di almeno 02 anni;
  • Massimo 52 settimane di contribuzione nell’ultimo biennio.

Per quanto concerne il quantum dell’indennità, è necessario precisare quanto segue:

a)       L’indennità è rapportata alla retribuzione imponibile lorda degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero delle settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33;
b)       La nuova indennità mensile sarà fissata nelle seguenti percentuali, adeguati agli scaglioni di retribuzione sotto riportati:

·         75% della retribuzione imponibile, sino ad un compenso di € 1.180 nell’anno 2013, che sarà adeguato all’indice ISTAT dei prezzi al consumo;
·         25% della retribuzione imponibile per la parte di compenso eccedente gli € 1.180.

L’indennità sarà soggetta ad un primo abbattimento del 15% dopo i primi 06 mesi, e di un ulteriore 15% dopo i successivi 12 mesi (ove indennizzabili).
E’ prevista la corresponsione dell’ASpI in un’unica soluzione a favore del Lavoratore disoccupato che intenda avviare un’attività di lavoro autonomo, di micro-impresa o intenda associarsi in Cooperativa.
A regime, ossia a decorrere dal 01/01/2016, la durata massima dell’ASPI sarà di:

·         12 mesi, per i Lavoratori di età inferiore a 55 anni;
·         18 mesi, per i Lavoratori di età pari o superiori a 55 anni.

Ai sensi dell’art. 02.12°comma l. 92/2012, il diritto all’indennità matura a partire dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, oppure dal giorno successivo a quello in cui l’avente diritto ha presentato la domanda.
La relativa domanda per la fruizione dell’ASpI va presentata entro 60 gg. dalla data in cui si ha diritto al trattamento, ovvero entro 68 gg. dalla data del licenziamento. L’istanza va inoltrata per via esclusivamente telematica, come ora.
Nell’eventualità che il Lavoratore disoccupato riprenda a lavorare con un contratto di lavoro subordinato, l’indennità di disoccupazione, viene sospesa d’ufficio (sulla base della comunicazioni SARE e simili) e riprende a decorrere se prima di tale periodo venga a cessare il rapporto di lavoro. In questi casi, la l. 92/2012 prevede che le fasi relative ai contributi versati, riguardanti la nuova occupazione, siano valide ai fini della fruizione del nuovo trattamento assicurativo con riferimento all’ASpI o alla Mini ASpI.
Nel caso invece in cui il Lavoratore disoccupato intraprenda un’attività di lavoro autonomo, da cui preveda di ricavare un reddito lordo non superiore a quello necessario per il mantenimento dello stato di disoccupazione (€ 4.800.00), questi è tenuto a comunicare all’INPS il reddito previsto (entro 01 mese dall’inizio dell’attività). In questo caso, l’indennità di disoccupazione verrà decurtata per un importo pari all’80% degli importi preventivati.
In via del tutto eccezionale, la legge ha previsto che il versamento dovuto per l’ IVS accreditati, nello svolgimento di questa attività, per il lavoro autonomo non determinerà alcun accredito contributivo e verrà indirizzato verso la Gestione Prestazioni Temporanee dei Lavoratori Dipendenti.

Per i periodi antecedenti il 01/01/2016, è prevista un periodo transitorio in cui la durata massima dell’ASpI sarà diversificata. Per prendere cognizione di queste informazioni, si rinvia all’Allegato A.
      
       Decade dall’ASpI il Lavoratore nei seguenti casi:

a)       Perdita dello stato di disoccupazione;
b)       Omessa comunicazione all’INPS dello svolgimento di lavoro autonomo;
c)        Trattamento di pensione di vecchiaia o pensionamento anticipato;
d)       Pensione o assegno ordinario di invalidità (se non si opta per l’ASpI);
e)       Rifiuto di partecipare (o partecipazione irregolare) a iniziative di politica attiva del lavoro;
f)        Rifiuto di un Lavoro con retribuzione superiore almeno del 20% dell’indennità spettante.

IL CONCORSO DEL DATORE DI LAVORO NEL FINANZIAMENTO DELL’ASpI:
Qui di seguito, riportiamo le principali forme con cui il Datore di Lavoro può concorrere al finanziamento dell’ASpI:

a) Contribuzione (vedi Circ. INPS 140/2012): L’ASpI è finanziata con le seguenti aliquote contributive: 1.31% in sostituzione delle contribuzioni per DS Edile e mobilità, che aumentato dello 0.30 ex. art. 25 l. 845/1978, raggiunge 1.61%.
Per gli apprendisti, l’art. 02.36°comma (vedi anche Circ. INPS cit.), prevede lo stesso contributo, applicabile in aggiunta alla contribuzione INPS ridotta, anche in presenza di casi di eventuale “decontribuzione” (es. l. 183/2011), ma che non si applica a quei lavoratori cui si applichi la ridotta aliquota degli apprendisti in forza di speciali disposizioni agevolative (art. 02.37°comma l. 92/2012).

b)       Aliquota INPS aggiuntiva per le assunzioni a termine dello 1.4% (sgravabile in caso di trasformazione a tempo indeterminato) eccetto che per le assunzioni sostitutive, stagionali, le assunzioni a termine della PA. Sono esclusi gli apprendisti, che dal D.lgs. 167/2011 sono considerati lavoratori a tempo indeterminato.
c)        Il cd “contributo di licenziamento”: Previsto per le espulsioni di lavoratori a tempo indeterminato (anche apprendisti), consiste in un versamento all’INPS nella misura di 0.5 mensilità per ogni 12 mensilità di anzianità aziendale del Dipendente negli ultimi tre anni. Fino al 31/12/2015, non si considerano i licenziamenti per “cambio appalti” e per “fine Commessa” nell’Edilizia.

LA MINI-ASpI SOSTITUISCE L’INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI (v. Circ. INPS 142/2012 e Msg INPS 20774/2012). Per i Lavoratori Dipendenti che abbiano maturato 13 settimane di contributi versati negli ultimi 12 mesi dalla data del licenziamento, a prescindere dall’anzianità assicurativa biennale ordinaria. In questo caso, l’indennità è pagata al momento dell’insorgenza dello stato di disoccupazione, anziché l’anno successivo. Per il resto (es. sui termini di presentazione della domanda) si applicano le disposizioni generali per l’ASpI ordinaria.

Dr. Giorgio Frabetti- Ferrara

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