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mercoledì 12 settembre 2012

MALATTIA E ASSUNZIONE A TERMINE "SOSTITUTIVA": SE LA MALATTIA SI PROLUNGA OLTRE IL TERMINE ...


Cosa fare quando, assunto un lavoratore a termine in sostituzione di dipendente in malattia, la malattia si prolunga? Se si prolunga la malattia, come si può prolungare la permanenza del sostituto? Serve una proroga? Un altro contratto a termine? O posso avvalermi dello stesso contratto a termine?
In via preliminare, quanto alla circostanza che il rapporto si sia protratto oltre il termine di malattia attestato dal certificato, è necessario precisare che la legge non impone come condizione di validità dell'assunzione a termine che la scadenza del rapporto coincida rigidamente con il termine della malattia. E se ci si pensa la disposizione è funzionale a consentire al Datore di disporre di un ottimo margine di flessibilità per tutti quei casi dove condizioni gestionali specifiche e sopravvenute del Datore di Lavoro (passaggio di consegna, debilitazione del lavoratore rientrato) consigliano un differimento del termine di "espulsione" del Dipendente a termine dall'organizzazione.
Come noto, alla legge interessa esclusivamente che i contratti a termine rispondano ad esigenze gestionali credibili e ove tale funzionalità gestionale del rapporto sia dimostrabile in concreto il rapporto a termine non corre rischi di trasformazione a tempo indeterminato.
E’ comunque opportuno che, per questi casi critici, le Aziende mettano a punto contrattualistiche dal termine più mobile, non tanto condizionate da strette clausole temporali (es. “il rapporto finirà il giorno ______”), quanto legate all’evento di malattia, in modo da contemplare eventuali prolungamenti grazie al “termine mobile”. Come per lo stesso ordine di ragioni, è opportuno Introdurre, ad esempio, clausole interpretative che specifichino che l'indicazione del termine si intende a "completa guarigione" della Dipendente, specificamente attestata da certificazione medica; in modo, così, da giustificare la permanenza del Lavoratore a termine, anche in affiancamento. Ricordiamo che l'apposizione del termine non richiede la certezza del quando, ossia della data in cui si verificherà un dato evento; ma chiede la certezza della verificazione dell'evento. Certezza a cui andrà ragguagliato il termine finale del contratto. Senza che comporti criticità sul versante delle Comunicazioni SARE che andranno adeguatamente gestite e che comunque sono "tarati" per adeguarsi all'effettività contrattuale.
Diversamente, se è stato confezionato nel contratto un “termine fisso” con indicazione tassativa della data finale, il prolungamento del rapporto, dopo la rinnovazione della certificazione per malattia, potrà avvenire tramite proroghe e rinnovi. Con ciò, comunque, dobbiamo stare attenti a che il rischio di trasformazione a tempo indeterminato, uscito per così dire "dalla porta"; non rientri trasversalmente, ovvero "dalla finestra", come si suol dire, specie ove il Datore di Lavoro "sbagliasse" le tempistiche di proroga e di rinnovo (queste ultime rese più complesse dalla Monti-Fornero).
Se è presumibile che il tempo di permanenza della Lavoratrice a termine in Farmacia sia breve di tempo (a quanto ci è dato capire per affiancamento alla Dipendente rientrata ma ancora ... fragile!), si può ipotizzare una "proroga di fatto" fino a 30 gg. (se il rapporto dura fino a 06 mesi), ovvero fino a 50 gg. (se il rapporto dura più di 06 mesi), previa "comunicazione" al CPI, nella nuova previsione della legge Monti-Fornero. Un periodo di tolleranza (oltre il quale non è possibile andare pena la forzosa trasformazione a tempo indeterminato del rapporto) soggetto a maggiorazione per ogni giorno di retribuzione pari al 20% (fino al 10mo giorno) e fino al 40% oltre il 10mo giorno.
Siffatte valutazioni di contrattualistica, però, potranno ritenersi consolidate solo dopo che, visionato il contratto di assunzione, potremmo inquadrare definitivamente il tipo di assunzione a termine che nel caso di specie è stato adottato.

Dr. Giorgio Frabetti
Consulente d'Azienda in Ferrara

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