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giovedì 6 settembre 2012

LE NUOVE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL TESTO UNICO DELL'APPRENDISTATO (D.LGS 167/2011)


Alcune note tese ad illustrare che, a seguito dell'entrata in vigore del TU dell'apprendistato, è mutato il quadro delle sanzioni amministrative.
 Il comma 2 dell'art. 7 del Testo unico introduce delle sanzioni amministrative del tutto nuove, collegate alla inosservanza dei principi che devono informare l'attivazione e lo svolgimento di un rapporto di apprendistato. 
In particolare, il Datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro o, in caso di recidiva, da 300 a 1.500 euro, per ogni violazione delle "disposizioni contrattuali collettive attuative dei principi di cui all'articolo 2, comma 1. lettere a), b), c) e d)". Si tratta, in particolare, della violazione dei principi concernenti: a) la forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale; b) il divieto di retribuzione a cottimo; c) la possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio; d) la presenza di un tutore o referente aziendale.
La diffidabilità di tali illeciti "contrattualistici" (in parallelo ed in analogia con le nuove facoltà di "disposizione" ex. art. 14 D.lgs. 124/2004 riconosciute per le inadempienze sull'apprendistato) concorre a disegnare un quadro di gestione certamente più pragmatico e duttile, consentendo ampi margini di recupero dell'apprendistato costituito con imperfezioni e carenze varie.
Sussistono, però, alcune circostanze in cui l'apprendistato deve ritenersi irrecuperabile.
L'obbligo di formalizzazione per iscritto del contratto non può considerarsi adempiuto mediante la sola consegna, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.L. n. 112/2008 (conv. da L. n. 133/2008), della copia della comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego, essendo necessaria ad evitare la sanzione per mancanza di forma scritta nell'apprendistato la consegna del contratto individuale di lavoro e del progetto formativo individuale. Al riguardo, la mancata presentazione di tale progetto nei trenta giorni previsti dalla legge vale a configurare l'ipotesi di illecito amministrativo specificamente prevista dalla legge.
Va altresì precisato che, qualora sia omessa, oltre la forma scritta del contratto, anche la stessa comunicazione al Centro per l'impiego, il rapporto in questione potrà considerarsi "in nero" secondo quanto già chiarito con la circ. n. 38/2010 di questo Ministero.
Sotto altro profilo va rilevato che la sanzione amministrativa punisce anche i casi in cui il datore di lavoro abbia provveduto a formalizzare per iscritto il contratto di apprendistato ma tale formalizzazione risulti successiva alla instaurazione del rapporto ovvero difforme o incompleta relativamente ai modelli o ai contenuti previsti e resi obbligatori dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile al rapporto di apprendistato oggetto di verifica ispettiva.
Si ricorda ancora l'applicabilità della sanzione pecuniaria amministrativa, preceduta dalla diffida a regolarizzare, nei casi di mancata applicazione dei principi e delle disposizioni collettive riguardanti il divieto di retribuzione a cottimo, l'alternatività tra sottoinquadramento e retribuzione, la presenza del tutor o referente aziendale. 

Studio Francesco Landi 
Consulente del Lavoro in Ferrara

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