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venerdì 7 settembre 2012

LA RIFORMA MONTI-FORNERO DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO IN AGRICOLTURA/CONTOTERZISMO


Necessita di speciale attenzione la fattispecie del lavoro a termine nel settore del Contoterzismo in agricoltura, dal 2004-05 (D.lgs. 99/2004 e D.lgs. 101/2005) qualificabile come "attività agricole".
L'agrarietà comporta la disapplicazione delle disposizioni del D.lgs. 368/2001 (art. 14.13-quinquies D.lgs. 99/2004), relativamente ai soggetti che svolgono le attività di "contoterzismo" descritte nell'art. 05 del D.lgs. 99 cit. 
Tale disposizione evidentemente va intesa in un solo senso: "disapplicazione del D.lgs. 368/2001 e successive modifiche", comprensiva evidentemente delle modifiche della l. 92/2012 Monti-Fornero (che come noto ha interpolato il D.lgs. sul rapporto a termine).
Tale "disapplicazione" non comporta in realtà un vuoto normativo, ma certo determina problematiche di coordinamento.
Innanzitutto, chi sono i destinatari di questa speciale "disapplicazione"? Solo Operai o anche Impiegati?
Stante la lettera ex. art. 05 ("soggetti che svolgono attività di contoterzismo"), la "disapplicazione" parrebbe coinvolgere il solo personale Operaio.
Non è certissima questa interpretazione (e, infatti, sul punto, chiederemo i necessari chiarimenti
Innanziutto, il D.lgs. 368/2001 resta riferimento per la disciplina lavoristica degli Impiegati. Dobbiamo dire che non è chiaro se il rinvio al D.lgs. 368 inglobi anche il rinvio alle successive modificazioni (sul punto, chiederemo i necessari chiarimenti), ma comunque riteniamo plausibile la "cucitura" delle varie disposizioni nei termini che qui di seguito si enunciano.
Se si scorre la disciplina dell'assunzione a termine degli Operai (abbastanza tradizionale per il settore) si scorge che essa è talmente "migliorativa" rispetto alla disciplina di legge, da non porre alcun problema di lacune o disallineamenti regolativi. Come si può notare agevolmente dall'allegato, la disciplina dei rapporti di lavoro successivi al primo rapporto a termine è modellata su una specie di "opzione" (patto di opzione civlistico), che restringono in modo notevole le possibilità di riassunzione immediata a termine (con ciò la disciplina dei rinnovi, proroghe, 36 mesi sembra superflua).
Per quanto riguarda il personale impiegatizio, esso è espressamente soggetto alla normativa comune del rapporto a termine per espresso richiamo dell'art. 06 al D.lgs. 368/2001. Qualche problema potrebbe creare il prosieguo del comma, che non contiene il riferimento "D.lgs. 368/2001 e succ. modd." quanto "D.lgs. 368/2001, come modificato dalla l. 247/2007". Questo basta ad escludere qualsiasi altra modifica al D.lgs. 368/2001 successiva alla l. 247/07? In realtà, questa disquisizione perde ogni valore, se si interpreta l'art. 14.13-quinquies nel senso che la "disapplicazione" del D.lgs. 368/01 per il Contoterzismo agricolo vale solo per gli Operai; in questo senso, la corrente applicazione della comune normativa dei contratti a termine per gli Impiegati anche nel settore Agricoltura-Contoterzismo.
Ma su questo chiederemo chiarimenti agli Uffici Competenti.

Dr. Giorgio Frabetti
Consulente d'Azienda in Ferrara

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