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venerdì 14 settembre 2012

INARCASSA: COME, QUANDO, PERCHE'


Si coglie l'occasione di segnalare l'Interpello nr. 17/2012 (se non già visionato), reperibile al link:
L' Interpello, abbastanza articolato, inoltrato dall'ANCE ha per oggetto l'interpretazione dell'art. 10 l. 06/1981 sul contributo integrativo INARCASSA con riferimento alle associazioni o alle società tra professionisti.
A questi fini, il Ministero esclude che a questa situazione sia equiparabile il caso della prestazione erogata dall'Ingegnere-Architetto a favore di impresa edile che contempli nel suo oggetto sociale anche la progettazione, anche con rapporto di lavoro autonomo.
Il dubbio nasceva in relazione alla formulazione complessa e decisamente arzigogolata dell'art. 10 l. ciato, molto nebulosa nel rapporto regola-eccezione che istituisce. Di base, il contributo è previsto sul "volume d'affari IVA", quindi sui redditi da lavoro autonomo. La legge, però, delimita questa regola escludendo (istituendo una prima eccezione) le "collaborazioni prestate tra architetti anche se facenti parte di Società o Associazioni Professionali" (comma 06); contemporaneamente, però, il comma 03 istituisce tale obbligo contributivo in capo alla Associazione o Società Professionale (a questi fini "personificata") con base imponibile sul volume d'affari dell'Associazione/Società o quota di utili in capo al partecipante.
Da questa previsione era rimasta fuori la qualificazione ai fini INARCASSA della prestazione dell'Ingegnere-Architetto che collaborasse con una Società di Ingegneria ex. art. 90 D.lgs. 163/2006 o Azienda Edile contemplante la progettazione nell'oggetto sociale.
A questo fine, il Ministero decide di sciogliere il quesito determinando che:
 
a) Il contributo è dovuto per le attività "ingegneristiche" conto terzi; quindi, anche per le Società di Ingegneria ex. art. 90 cit.;
b) Il contributo non è dovuto per le attività "ingegneristiche" svolte a favore di Impresa Edile, se tale attività è destinata ad essere inglobata in un più vasto ciclo produttivo.
 
Una conclusione che non pare del tutto coerente, per la semplice circostanza che la prestazione libero-professionale dell'Ingegnere, che venga svolta come prestazione "interna" al ciclo di impresa, sia che vanga svolta al di fuori, determina un compenso che è di regola soggetto ad IVA: anche se poi, le regole fiscali determinano autonomamente regole di neutralizzazione della stessa imposta quando attinente a cicli "interni" all'Impresa-Professione. Quindi, a rigore, in entrambi i casi la contribuzione parrebbe dovuta, se il presupposto è la sussistenza di ... un "volume d'affari" IVA (e che presuppone almeno una Contabilità IVA etc.). Il Ministero, invece, ha valorizzato un'interpretazione abbastanza "creativa" di tale requisito IVA, riferendola alla circostanza che l'IVA "incida" sul consumatore finale. Forse, però, se davvero questa fosse stata l'intenzione del legislatore, allora avrebbe costruito tale presupposto impositivo descrivendolo in altro modo: disponendo, ad esempio, "il contributo integrativo è dovuto solo per le prestazioni fatturate in conto terzi che non siano Professionisti e Imprenditori", ricalcando la normativa del Consumo.

Dr. Giorgio Frabetti
Consulente d'Azienda in Ferrara

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