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venerdì 14 settembre 2012

FURTO DEL LAVORATORE DIPENDENTE PERSEGUIBILE ANCHE SENZA CODICE DISCIPLINARE


Come noto, dal 1970 vige in Italia una disposizione (art. 07 l.300/1970) secondo cui le sanzioni disciplinari (ammonizione, multa, sospensione) non sono applicabili in assenza di Codice Disciplinare debitamente compilato (di norma, in conformità al CCNL vigente).
Questa previsione non vale, però, per i licenziamenti disciplinari, comminabili (vedi Cass. 14997/2000; Cass. 10997/2001) a prescindere dalla loro previsione nel Codice Disciplinare (addirittura in assenza del Codice Disciplinare medesimo), se i fatti contestati al Dipendente attengono a eventi, circostanze il cui disvalore e antigiuridicità sia immediatamente percepibile.
Questo è il tipico caso in cui il Dipendente commetta reati a danno dell'Azienda: i reati sono "perseguibili" anche in via disciplinare evidentemente perchè questa possibilità è ammessa, in via generalissima, dall'art. 2106 del Codice Civile, e poi perchè in queste circostanze sussiste un fondamentale diritto dell'Azienda di auto-tutelarsi contro fatti illeciti altrui.
Caso classico e molto frequente, il furto.
Ove il licenziamento disciplinare motivato da furto, si inserisca nel solco di questo criterio di "auto-tutela", esso è sicuramente legittimo e perdono rilievo le eccezioni usualmente sollevate in ordine alla "modica quantità" etc. Eccezioni comunque gestibili con i canoni usuali della "proporzionalità" tra licenziamento ed evento contestato, che vanno evidentemente tenuti sotto strettissima osservazione. E' evidente che una cosa è il furto di una saponetta da parte di una Commessa in un supermarket (condotta molto rilevante di infedeltà patrimoniale del Dipendente, che rivela anche disprezzo per la Clientela dei Consumatori), altro è il furto della stessa saponetta nel gabinetto di una fabbrica o di uno Studio. I due disvalori vanno adeguatamente soppesati e valutati diversamente, per non fare ... figli e figliastri!
Ma per superare cavilli ed eccezioni relativi al perfezionamento penale del furto, basti ricordare che è ben possibile disporre il licenziamento in questi casi, anche per furti di modica entità, laddove comunque il furto abbia leso il rapporto fiduciario tra Lavoratore e resto dell'Azienda (è evidente che, a prescindere dalla consistenza del furto, sapere che un Collega ha rubato crea turbamento e disagio tra Dipendenti). Su questa scia, si pone Cass. 20527/2008.
Conviene comunque che le Aziende valutino l'inserimento di disposizioni apposite per rafforzare su questo punto i Codici Disciplinari. 

Dr. Giorgio Frabetti
Consulente d'Azienda in Ferrara

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