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martedì 11 settembre 2012

CONTRATTI A TERMINE NELLE CASE DI CURA PRIVATE: ALCUNE NOTE GESTIONALI E NORMATIVE


Si sa l’incidenza della contrattualistica a termine è elevata; in molti settori, primo fra tutti il settore Case di Cura Private.
Veniamo, quindi, a elaborare sommariamente alcune note relativamente all'utilizzazione del contratto a termine per funzioni sostitutive plurime nell'ambito dell'organizzazione di  Casa di Cura.
Alcuni architravi fondamentali.
In primo luogo, quando il legislatore (come al comma 01 dell'art. 01 D.lgs. 368/2001 modificato prima dalla l. 247/2007 e poi dal DL 112/2008) usa espressioni del tipo "il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce modalità normale di organizzazione della forza lavoro in Azienda" riproduce certamente la vecchia massima della legge 230/1962: l'assunzione a tempo indeterminato è la regola, l'assunzione a termine l'eccezione.
Tale frase, però, non più coperta da un regime di rigidissime previsioni legislative ("numeri chiusi" si diceva nel gergo una volta), deve intendersi (complice i nuovo disegno D.lgs. 368/01) nei termini che seguono:

a) Quale "criterio di normalità gestionale", utile per l'interpretazione-integrazione del contratto a termine (art. 1362Codice Civile);
b) Quale elemento di fatto suscettibile di rilevanza probatoria in eventuali contenziosi ex art. 2697 Codice CivilePertanto, nel dubbio della reale ragione dell'assunzione a termine, il tempo indeterminato potrà essere esistente di default (e anche presunto dal Giudice in giudizio), se il Datore non assolve correttamente o compiutamente al proprio onere della prova.
L'onere della prova dell'assunzione a termine incombe sul Datore.
In questo senso si giustifica quella parte del D.lgs. 368/2001 che impone al Datore l'onere di "specificazione"  delle ragioni, circostanze tecniche etc. che giustificano l'assunzione a termine (pena l'automatica assunzione a tempo indeterminato) nel testo del contratto a termine.

A differenza del passato (l. 230/1962), la prova "contraria" del Datore non è più limitata a specifiche circostanze predeterminate dalla legge. Diversamente, lo spettro di circostanze che il Datore può addurre a giustificazione dell'assunzione a termine è indefinito, purchè tali giustificazioni siano "oggettive". E questo costituisce un valido contrappunto che segna una fase di flessibilità, di adattabilità del formalismo legale alle ragioni datorili.
Entro questa cornice, vanno interpretate le disposizioni del CCNL Case di Cura relative al tempo determinato (art. 23).
In questo settore, l'art. 23.07°comma CCNL condiziona pesantemente la contrattualistica a termine in Casa di Cura: in detto articolo, infatti, si dispone che "l'uso dei contratti a tempo determinato non può sopperire a carenze stabili nell'organico previste dalle norme vigenti". E’ evidente che tale ipotesi deve intendersi come “criterio di normalità gestionale” essenzialmente per gli Ospedali Accreditati, soggetti ad eventuali vincoli nel turnover, ossia che si sono assunti vincoli numerici all'assunzione, i quali non possono assumere "in sovrappiù". Quale criterio di normalità gestionale inglobato nella normativa contrattuale, l'eventuale assunzione "a termine" di personale "sovra-numerario" rispetto agli organici,  la disposizione certamente determina di default la trasformazione dei rapporti a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Collegandoci poi a quanto testè detto all’inizio, resta inteso che tale disposizione non determina una presunzione assoluta di lavoro a tempo indeterminato, in quanto la Casa di Cura, stante i principi del D.lgs. 368/2001, può sempre addurre la prova contraria: che lo scostamento indotto dall'assunzione a termine è motivato da speciali ragioni organizzative, anche momentanee e accidentali.
A margine, va anche precisato che anche laddove la Casa di Cura non fosse incorsa in simili gravi evenienze gestionali, dall'art. 23 si potrebbe comunque sempre ricavare, per analogia, un chiaro criterio gestionale da cui si potrebbe certamente estrarre una coerente presunzione di non legittimità (con applicazione del tempo indeterminato) dell'assunzione a termine sostitutiva, quando cioè la sostituzione medesima è effettuata a fronte di assenze in qualche modo prevedibili o preventivabili
 (a margine che la proroga, ossia come reiterazione senza interruzione del rapporto a termine iniziale è ammessa una sola volta per una durata massima complessiva di tre anni e per rapporti a termine iniziali inferiori a tre anni).
E' questo, ad esempio, il caso della Casa di Cura che proroghi un lavoratore a termine (già assunto in sostituzione di una sopravvenuta malattia di un Dipendente) per adibirlo a sostituzione di personale in ferie. Qui, la proroga è obiettivamente anomala, e tradisce la verosimile reale intenzione del Datore di impiegare il lavoratore aldilà di una cornice temporale predefinita e limitata (come deve essere nel rapporto a termine). A questo riguardo, dubitiamo fortemente che ricorra quella "causa oggettiva" cui la legge subordina la legittimità della proroga, perchè è assai difficile trovare un criterio gestionale valido che giustifichi un tale stato di cose. Della serie, o si assume ad hoc un soggetto a termine (perchè è stato ragionevolmente "programmato" un budget di personale per lavoratori avventizi), o si ridistribuiscono i turni tra il personale non in ferie. L'operazione, quindi, in caso di contenzioso, appare molto rischiosa, perchè i rapporti a termine non possono essere gestiti day by day (della serie, oggi ne faccio questo uso, domani ne faccio un altro): questa gestione, infatti, non fa parte di una normale gestione "avventizia" di personale, ma tradisce una "disponibilità" al lavoro del Dipendente incondizionata, compatibile col rapporto di lavoro a tempo indeterminato!
In che modo questa eventuale proroga (così critica e periclitante) potrebbe salvarsi?
Per quanto ci è dato di capire questo potrebbe essere il caso dell'Infermiera, assunta in sostituzione di Infermiere. L'assunzione di Personale Infermieristico, anche avventizio, si sa è impegnativa e la reperibilità sul mercato di questa tipologia di personale non è delle più semplici. Nel caso di sopra, la Casa di Cura, che ad esempio abbia acceso un primo rapporto a termine sostitutivo (es. sostituzione di malattia di un Infermiere), ben potrebbe prorogare il rapporto per sostituire un altro Infermiere in ferie. In questo caso, infatti, pur potendo essere il periodo feriale dell'Infermiere sostituito circostanza "prevedibile", non può negarsi che esista pur sempre una "causa oggettiva" per la proroga derivante dalla necessità per la Casa di Cura di disporre di personale avventizio qualificato e di non patire i tempi usualmente lunghi di reperimento sul mercato di nuovo personale per mansioni così delicate e fondamentali (e certo, in questi casi, non può che rilevare una genuina componente di intuitu personae e di fiduciarietà che giustifica una continuità di rapporti Casa di Cura-Dipendente anche con lo stesso personale avventizio).
Non presenta, invece, particolari dubbi o problemi il caso della proroga ex D.lgs. 368/01 della tipologia di personale che qui di seguito si prende ad esaminare: Dipendente assunto per motivi organizzativi, poi prorogato per sostituzione di personale in malattia; ovvero proroga per sostituzione di maternità di Dipendente a termine, già assunto per sostituire personale in ferie. La proroga, secondo il D.lgs. 368/2001 in questi casi è coerente, se sopravviene una circostanza non prevista al momento della prima assunzione a termine. Nè la specifica indicazione del nominativo del sostituito nella prima assunzione a termine preclude la proroga per sostituzione di altro Dipendente, chè tale circostanza non è valutata dalla legge e dal CCNL come impeditiva della proroga, contando, a questi fini, la "causa oggettiva" della proroga, la cui dimostrazione incombe evidentissimamente sul Datore di Lavoro.
Naturalmente, il grado di rischio di tale contrattualistica aumenta tanto più la proroga si reitera, anche per funzioni nominalmente sostitutive: più cioè si dilata il tempo di permanenza del Lavoratore a termine nell'organizzazione aziendale, più la sua disponibilità di lavoro appare manifestamente comparabile con quella di un normale lavoratore a tempo indeterminato e l'impegno del Datore per invertire l'onere della prova e giustificare il lavoro a termine si fa sostanzialmente arduo, se non impossibile.
Teniamo comunque ferma la bussola della “buona gestione”, senza la quale la contrattualistica a termine (specie nell’ambito sanitario) sarebbe esercizio meramente formale e accademico.
Va ad esempio dato atto che, in realtà ospedaliere, non si può escludere, specie per il personale sanitario, un tasso di morbilità relativamente più elevato e, quindi, una maggiore incidenza delle assenze (magari brevi) per malattia (non stiamo parlando di volgare assenteismo!). Data la difficoltà per le Case di Cura di approntare per ogni assenza personale avventizio ad hoc, con che coraggio negare la legittimità della proroga di personale già a termine (magari assunto con altra causale)?
C'è però da mettere in conto che, stante i tempi al momento più lunghi richiesti per l'interruzione tra un rapporto a termine e l'altro imposti dalla Monti-Fornero (60 gg. per rapporti complessivamente inferiori a 06 mesi, 90 gg. per rapporti complessivamente superiori a 06 mesi), il giudizio (giudiziale e ispettivo) della proroga, diverrà verosimilemte più severo da parte di Giudici ed ispettori, nè si può escludere che tra le disposizioni legislative del prossimo futuro possano ritrovarsi disposizioni contro possibili usi elusivi delle proroghe, in aggiramento ai limiti legali di rinnovo. E di fatti, la proroga, al momento, è l'unico strumento a disposizione per evitare al Datore di subìre tempo di stasi così ampi tra un contratto e l'altro.
Ecco perchè la proroga, strumento per sua natura "tampone" e sostanzialmente eccezionale, non può essere utilizzato come soluzione strategica e strutturale (anche per la sua alta rischiosità in termini di possibile contenzioso!).
In luogo della proroga, invece, può essere utile valutare una contrattualistica sostitutiva diversa, non limitata a una sola persona, ma riguardante ad esempio il fascio delle assenze verosimilmente programmabili in un dato periodo (fattispecie parzialmente trattata da Cass. 11358/2011).
Ad esempio, statistiche "aziendali" alla mano, la Casa di Cura potrebbe utilizzare, alla prima avvisaglia di diffusione di epidemie influenzali invernali e simili, assunzioni a termine di personale jolly con una formula temporale magari non limitata alla sostituzione di questo o di quel Dipendente, ma delle verosimili malattie che possano insorgere nel periodo (ribadisco, statistiche alla mano dell'incidenza della malattia, in Casa di Cura). In quest'ultimo caso, però, è opportuno calibrare diversamente la disponibilità oraria: ad esempio, diminuendo l'orario di lavoro (tramite assunzionipart time o programmazione multiperiodale) nei periodi di maggiore presenza di personale, ovvero calibrando l'orario diversamente in relazione alle punte di lavoro in coincidenza con le assenze per malattie.

Dr. Giorgio Frabetti
Consulente d'Azienda in Ferrara

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