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sabato 22 settembre 2012

APPRENDISTATO: IL PREAVVISO AL TERMINE DEL PERIODO FORMATIVO

Caso:
Uno Studio Professionale ha in essere un rapporto con una Dipendente apprendista destinato alla cessazione all'11/01/2013. Il Titolare non vuole proseguire il rapporto. Chiede come comportarsi in caso di licenziamento e quale preavviso dare alla Dipendente.


Risposta:
In via preliminare, è essenziale precisare che,  specie con la nuova disciplina (D.lgs. 167/2011 e l. 92/2012), una cosa è la cessazione del periodo formativo dell'apprendistato, una cosa la cessazione del rapporto di lavoro. Tale partizione la si deduce agevolmente dall'art. 01.16°comma TU app. (come modificato dall'art.01.15°comma lett. b) legge 92/2012) secondo cui, cessato il periodo di formazione, decorre il preavviso.
Quindi, fissata la cessazione dell'apprendista del Professionista al 11/01/2012, il preavviso decorrerà dal 16/01 fino al 04/02/2013 (20 gg. di calendario da CCNL).
E che ne è del periodo intermedio tra la cessazione della formazione e il dies a quo del preavviso secondo il CCNL? Pochi dubbi che si resti nell'ambito della disciplina dell'apprendistato, senza possibilità di configurare un periodo spurio a rischio di trasformazione in lavoro subordinato. Essenziale che il Datore di Lavoro preavverta con adeguato anticipo e per iscritto l'intenzione di non "qualificare" l'apprendista. 
Ricordiamo che, in analogia con la vecchia previsione dell'art. 19 l. 25/1955, nell'apprendistato la lettera di preavviso di licenziamento, riveste un ruolo essenziale per "bloccare" la qualificazione. In sua assenza, dato che il termine dell'apprendistato non costituisce termine finale del rapporto (e quindi "licenza" di licenziamento), la prosecuzione del rapporto avviene a titolo di lavoro subordinato a tempo indeterminato.


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