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martedì 10 luglio 2012

VIDEOSORVEGLIANZA IN AZIENDA POSSIBILE CON IL CONSENSO DI TUTTI I LAVORATORI: UNA SENTENZA CHE FA DISCUTERE


E' probabile che in questi e nei prossimi giorni possiate trovare nelle News informative, nei siti Internet dedicati, riferimenti ad una sentenza di Cassazione 22611/2012, che ha affrontato il caso di un Datore di Lavoro che aveva installato impianti di videosorveglianza, senza richiedere preventivamente l'autorizzazione alla DPL, nè stipulare accordo dedicato con le RSA, limitandosi a chiedere l'assenso dei Lavoratori.
La Cassazione aveva nella fattispecie escluso la configurabilità dell'illecito penale.
E' evidente che la sentenza è destinata ad alimentare confusione ed incertezza, perchè nella circolazione giornalistica (vedi Italia Oggi 12/06/12) tale notizia circola già in questi termini: "non servono più le autorizzazioni ministeriali/sindacali per la videosorveglianza".
Al momento, non disponiamo del testo della sentenza e, pertanto, non possiamo esprimere valutazioni circostanziate e precise, ma una cosa è certa: la sentenza non può avere efficacia abrogativa dell'art. 04 l. 300/70!
In ogni caso, due cose possono considerarsi certe:
 
a) Il fatto che la legge subordini l'autorizzazione alla videosorveglianza in Azienda all' "accordo" delle RSA (o della "Commissione Interna" come nella formulazione originaria della norma) non significa che la legge rimetta alla "mera volontà" sindacale la disciplina della videosorveglianza in Azienda. In nessun caso, quindi, è ammissibille interpretare l'art. 04 St. lav. come norma che rimette ad una mera "fonte negoziale" la regolazione della videosorveglianza. E questo per la semplice, ma conclamata ragione che tale materia attiene alla Privacy dei Lavoratori, a diritti fondamentali, certamente non disponibili dalle RSA e CI.
b) L'interpretazione della Cassazione, per altro, determina senza accorgersene la nemmeno troppo implicita abrogazione dell'art. 08 l. 148/2011, il quale ha contemplato, tra le materie regolabili dalla contrattazione aziendale "in deroga" (contratti di prossimità), anche la videosorveglianza. Articolo di cui non ci sarebbe stato alcun bisogno, ove fosse giusto il ragionamento della Corte di Cassazione, ossia presupponendo che la disciplina della "videosorveglianza" sia originariamente nella disponibilità delle parti sindacali!
c) In ogni caso, la regolazione complessiva della videosorveglianza deriva dal D.lgs. 196/2003, che disciplina nel dettaglio i tratti fondamentali della videosorveglianza (proporzionalità, necessità etc.) e l'eventuale intervenuto "accordo" da solo non può bastare per definire la disciplina.
d) Ciò posto,  l' "accordo" deve intendersi in termini meramente formali, non regolamentari, quale condizione formale per l'efficacia autorizzatoria della videosorveglianza, in concorso con i requisiti definiti dalla normativa della Privacy, in parallelo con la previsione speculare del potere autorizzativo della DPL;
e) E che l' "accordo" ex. art. 04 l. 300/1970 non potesse intendersi in nessun caso come "accordo" nel senso "pieno" della parola è circostanza che può desumersi dal mancato riferimento nell'articolo de quo ai requisiti di rappresentatività sindacale. Non intendiamo in questa sede ripercorrere le complesse e cavillose discussioni sull'art. 19 St.lav. e simili, ma una cosa è sintomatica. L' "accordo" de qua spiega efficacia erga omnes a tutto il personale aziendale, iscritto o non iscritto ai Sindacati, per cui delle due l'una: o è un accordo pieno, ma allora non si comprende perchè lo Statuto non abbia predisposto più incisivi meccanismi di rappresentatività sindacali, data l'incidenza della fattispecie con problematiche di forte impatto costituzionale (art. 39 Cost.); oppure, l' "accordo" ex. art. 04 l. 300/1970 non è accordo in senso pieno, ma solo parte di una sequenza procedimentale più vasta: e allora, si giustifica il silenzio del legislatore sui profili (diversamente decisivi) della rappresentanza.
 
In ogni caso, le riflessioni della Cassazione possono essere utili al più limitato fine di valutare le modalità di applicazione delle non semplici fattispecie di illecito penale e amministrativo relative alla complicata materia della videosorveglianza; in nessun caso, però, possono giustificare scostamenti dalla prassi amministrativa fin qui seguita nei casi di installazione.
In caso di persistenza di dubbi, non mancheremo di chiedere il parere degli organi amministrativi di riferimento.

Dr. Giorgio Frabetti,
Consulente d'Azienda in Ferrara

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