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martedì 17 luglio 2012

STUDI DI SETTORE 2012: LE CRITICITA' DELLA PROCEDURA E DELLA NORMATIVA


Quanto alle recenti riforme sugli accertamenti induttivi da Studi di Settore indotte prima dal DL 98/2011, poi dal DL 16/2012, non si può fare a meno di segnalare gravi disallineamenti e squilibri normativi, che generano non poche criticità.
Secondo il nuovo disposto "l'infedele compilazione dei modelli" determina accertamento induttivo; l'infedele compilazione, quindi, è equiparata alla "inattendibilità" delle Scritture Contabili. Nulla quaestio per i lavoratori autonomi, che non sono soggetti ad obblighi contabili e rispetto a cui la contabilità fiscale (in sede di Dichiarazione) è l'unico appiglio su cui appoggiare un accertamento induttivo, in "deroga" ai dati della Dichiarazione.
Ma la legge riferisce la disposizione anche ai "redditi di impresa": e come noto, nell'ampio universo di "imprese" sono comprese imprese tenute alla redazione del bilancio e imprese non tenute alla redazione del bilancio. Che ne è in questi casi, quando si evidenzi sì uno scostamento nei termini di legge derivante da Studi di Settore, ma solo per un'infedele/errata trascrizione dei dati di bilancio agli Studi di Settore? Cioè quando all'infedele rappresentazione nelloStudio di Settore non corrisponde tout court un'omissione "di dati contabili", in quanto questi sono rinvenibili nel bilancio?
Parrebbe eccessiva e sproporzionata in questo caso l'applicazione dell'accertamento induttivo, essendo sufficiente la "rettifica analitica" dei dati contabili-reddituali à la carte, senza accesso ex. art. 39 DPR 600/1973, norma comune.
Questo aspetto ci riconduce ad un difetto esiziale della attuale normativa, sia nella precedente, sia nell'attuale versione, l'enorme margine di valutazione discrezionale di cui dispone l'Amministrazione Finanziaria, nell'applicare simili procedure.
La stessa Guida Pratica al Decreto Fiscale de Il Sole 24 Ore denuncia la sproporzione dell'accertamento induttivo a casi in cui le omissioni non derivino da intenzioni fraudolenti del Contribuente, quando da complessità inerenti la compilazione dei modelli. 
Una valutazione che discende più profondamente dal disallineamento della "novella" dei DDLL citati, che intervengono pesantemente sul disposto-architrave degli accertamenti analitici e induttivi, ma senza armonizzare e coordinare tale norma speciale con la norma-base: cosìcchè non si riesce a capire se la "novella" del DL sia una speciale disposizione circoscritta per colpire condotte fraudolente, ovvero una modifica "strutturale" delle disposizioni sulle procedure di accertamento.
Sul punto, restiamo in attesa di aggiornamenti, ma avvieremo comunque i necessari approfondimenti.

Dr. Giorgio Frabetti,
Consulente d'Azienda in Ferrara

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