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martedì 24 luglio 2012

NUOVE NORME DIMISSIONI: COME TRATTARE IL PREAVVISO DI FINE LAVORO


Una piccola specifica sulla tematica nuova disciplina dimissioni-preavviso già richiamata in alcune note di questo Blog.
Abbiamo escluso che nel termine di 30 gg. possa ritenersi inglobato il periodo di preavviso; in questa sede, confermiamo l'assunto.
Sul preavviso, però, la legge ha preso posizione (art. 04.21°comma) dicendo che esso "può" sovrapporsi col diverso termine "breve" di 07 gg. (menzionato nella Ns. mail) per invitare il Lavoratore a confermare o meno le dimissioni.
Riteniamo tale modalità sostanzialmente inapplicabile, almeno in questo primo momento, quando cioè, per deficienza degli Uffici Amministrativi, i Datori potranno di fatto procedere solo con la convalida della ricevuta UNILAV. Ricevuta che, dovendo per legge essere emessa fino a 05 gg. dalle dimissioni (l'atto tradizionale, non la convalida), non può che essere emessa a rapporto cessato.
Di qui, delle due l'una: o si lascia decorrere il preavviso e lo si fa lavorare, ma allora la procedura della convalida delle dimissioni è soggetta ad una problematica sospensione, ossia fino a che il Lavoratore non disponga del cedolino di chiusura del rapporto; ovvero, si fa cessare il rapporto (con convalida e tutto) in un tempo antecedente alla chiusura del periodo di preavviso; e allora il preavviso dovrà essere pagato!
Dal tenore dell'art. 04.21°comma l. 92/2012, riteniamo di poter confermare che la legge sulle dimissioni non sia idonea a mutare le disposizioni civilistiche e CCNL relative alla spettenza del preavviso e la sua eventuale monetizzazione come da CCNL ("Per il periodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la prestazione lavorativa non sia stata svolta, il prestatore non matura alcun diritto retributivo": con ciò, si conferma la vigenza delle norme comuni di contrattualistica).
Riteniamo che un più efficace coordinamento tra periodo di preavviso e comunicazione di convalida potrà avvenire solo dopo che il Ministero avrà consolidato le misure (telematiche e non) per rendere (come da disegno legislativo) contestuali dimissioni-preavviso-convalida.
Ma crediamo che per il momento siamo ancora lontani da questo (pure auspicabile) risultato.

Dr. Giorgio Frabetti,
Consulente d'Azienda in Ferrara

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