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giovedì 12 luglio 2012

IL LAVORO DEGLI ITALIANI NEL MONDO- DISCIPLINA FISCALE GENERALE


Un rapido cenno alle specialissime disposizioni vigenti per i redditi prodotti da soggetto residente Italia all’estero (sia Stati UE, sia Stati Extra-UE).
Intanto, cosa si intende a questi fini per “lavoro prestato all’estero da soggetto residente in Italia”.
A questi fini, si intende il reddito:

a)      Derivante da attività prestata all’estero;
b)      Da soggetto che mantenga la residenza in Italia
c)      Per un periodo superiore a 183 gg. nell’arco di 12 mesi;
d)      L’incarico sia commesso espressamente “per l’estero”;
e)      La prestazione all’estero sia esclusiva e continuativa.

Sono esclusi da tale regime speciale:

a)      Le attività prestate in Paesi Esteri, nei quali le convenzioni bilaterali contro le “doppie imposizioni” prevedano solo la tassazione nel Paese Estero;
b)      Soggetti non fiscalmente residenti in Italia;
c)      Trasferta all’estero (si applica il regime fiscale ordinario delle trasferte);
d)      Lavoratori “parasubordinati”.

In questi casi, per effetto combinato delle imposte sui redditi italiane (basate sul cd “principio della tassazione mondiale”) e della normativa estera, si determina una doppia imposizione.

            Le imposte versate all’estero e il reddito complessivo determinato in Italia anche con il concorso del meccanismo speciale di determinazione "forfettario" ex. art. 51.08-bis TUIR da soggetto fiscalmente residente in Italia sono recuperabili in Italia tramite credito d’imposta.
    Queste le regole-base:
 
    a) La retribuzione è assunta nei valori convenzionali di cui ad apposita decretazione del Ministero del Lavoro;
    b) La norma deroga al tradizionale criterio di cassa. Ai fini, cioè, dell'individuazione della base imponibile, occorre far riferimento al momento in cui si è svolta l'attività (e non al momento in cui le retribuzioni sono state versate). Rilevante (ma il punto è dibattuto) non è l'incasso in sè delle somme, ma il collegamento territoriale con gli emolumenti percepiti.
    c) Non si applica la tassazione separata degli elementi "straordinari" della retribuzione come incentivi alla produzione, stock options, bonus e similari che confluiranno nell'imponibile globale;
    d) Non è legalmente prevista la possibilità per il Sostituto d'imposta di dedurre da tale reddito determinato à forfaitle somme ex. art. 51.02°comma TUIR, ovvero i contributi previdenziali e assistenziali versati dal Datore di Lavoro in ottemperanza a disposizioni di legge ed eventuali ulteriori contributi diretti all'assistenza sanitaria previsti dalla contrattazione collettiva. Sul punto sono intervenuti aggiustamenti interpretativi: le deduzioni dei contributi previdenziali, ma non per assistenza sanitaria, può essere effettuata dal Lavoratore in sede di Dichiarazione dei redditi e sulla possibilità del Sostituto di dedurre questi direttamente si è pronunciata favorevolmente la Ris. Camera dei Deputati nr.  08-00075/2001.

            L’art. 165 TUIR prevede il recupero delle imposte pagate all’estero sui redditi ivi prodotti, attraverso lo strumento del credito d’imposta.
            In altre parole, le imposte in oggetto sono ammesse in detrazione dall’imposta netta fino alla concorrenza della quota di imposta italiana.
            Tale detrazione deve essere calcolata nella Dichiarazione relativa al periodo d’imposta cui appartiene il reddito prodotto all’estero al quale si riferisce l’imposta, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione.
            Il recupero può avvenire anche tramite il Sostituto d’imposta, in sede di operazioni di conguaglio.
            In particolare, le imposte sui redditi prodotti all’estero e colà pagate sono ammesse in detrazione dal conguaglio tra le ritenute effettuate e l’imposta dovuta che il Datore di Lavoro opera in qualità di Sostituto d’imposta (Ris. Ag. Entr. 12/E/2002).
            Perché possa essere riconosciuto il credito d’imposta deve verificarsi il requisito della “definitività” dell’imposta estera, ossia che l’imposta non sia più ripetibile.
            Se il reddito prodotto all’estero concorre parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l’imposta estera va ridotta in modo corrispondente al rapporto tra il reddito effettivamente prodotto all’estero e il reddito tassato in Italia su base convenzionale (art. 36.30°comma DL 223/2006).
            Fonti amministrative: Circ. Ag. Entr. 207/2000; Ris. Ag. Entr. 12/2002; Ris. Ag. Entr. 28/2006).

Dr. Giorgio Frabetti
Consulente d'Azienda in Ferrara
            

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