AVVERTENZA

AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI"
GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.

NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.

NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.




venerdì 27 luglio 2012

DOSSIER MONTI-FORNERO, COSA RESTA DEL LAVORO ACCESSORIO PER PUBBLICI ESERCIZI (E NON SOLO!)- EDIZIONE RIVEDUTA



Questa nota sostituisce una precedente comparsa nel Blog, con specifiche e alcune correzioni relative all'uso dell'istituto del lavoro occasionale accessorio ex artt. 70 ss del D.lgs. 276/2003 in vigore a far data dal 18/07.
Una nota pensata per Pubblici Esericizi, Aziende Artigiane della stagione (estiva) ... e non solo!
Qui di seguito evidenzieremo le linee di base della disciplina in attesa dell’emanazione degli appositi chiarimenti ministeriali:

A)     La riforma ha abolito le precedenti disposizioni che facevano dipendere l’ammissione al lavoro accessorio da specifici ambiti operativi (es. lavoro domestico etc.) e da specifici status del Dipendente (pensionato etc.). Pertanto, di base, il lavoro occasionale accessorio è previsto per tutti i settori operativi (compresi Enti Pubblici), ma con le decisive limitazioni economiche che si diranno;
B)      L’art. 70 riformato dispone più stringenti limiti economici alle prestazioni occasionali accessorie (voucher), attivabili nei limiti di € 5.000 (rivalutati all’indice ISTAT) per anno solare per la totalità dei Committenti . Questo limite vale per i Committenti diversi da Imprese Commerciali e Studi Professionali. In quest'ultimo caso, infatti, il Collaboratore che attivi più voucher presso uno di questi soggetti dovrà sì rispettare il tetto di E. 5.000, ma spalmando le eventuali diverse Collaborazioni in voucher non superiori a € 2.000 (rivalutati ISTAT!) per ogni singolo rapporto. In questi termini, la restrizione dell'istituto è molto stringente!
D)     Possono accedere ai voucher Committenti che siano Imprenditori Commerciali, Agricoli a Professionisti: evidenti le problematicità per i Settori dei Pubblici Esercizi e l’Artigianato;
E)      Al momento dell’acquisto, i voucher devono riportare l’indicazione del valore orario, della data e di un numero progressivo;
F)       Il voucher è soggetto a queste aliquote: 13% contributi INPS Gestione Separata; 7% INAIL; 5% Quota al concessionario per la gestione del servizio;
G)     Il reddito derivante da voucher è rilevante ai fini dei requisiti reddituali previsti dalla legge per il rinnovo-rilascio del permesso di soggiorno del Lavoratore Extra UE. Ma sul punto, non ci permettiamo di dire di più, perché tali sono le criticità e le fragilità dello status di “lavoratore occasionale accessorio” secondo la nuova disciplina che è improbabile l’ utilizzo di tale strumento per consolidare la posizione di “soggiornante” del Lavoratore Extra UE.

Nella tabella sotto riportata, troverete prospetto riassuntivo dei nuovi requisitI dei voucher, anche con riferimento alla speciale fattispecie dei lavori agricoli.

Aziende Artigianali e del Turismo
Allo stato attuale, ci sembra di poter dire (in attesa di chiarimenti e conferme ministeriali) che le Aziende Artigianali e del Turismo potranno attivare voucher, Non rientrando nella speciale previsione riservata a Imprese Commerciali e Studi Professionali, non ricorrerebbe per questi lo speciale limite degli E.2000, ma l'ordinario limite dei E.5.000 per "anno solare".
ANNO SOLARE: Dovrà poi in sede ministeriale essere chiarito se la dizione "anno solare" debba intendersi nei termini dettati dalla Circolare INPS 102/2004 (mini cococo) che calcolava l' "anno solare" in modo "fisso" dal 01/01 al 31/12, ovvero nel termine "mobile" preferito dal Ministero del Lavoro (365 gg dal primo rapporto).

LE CRITICITA' DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA:
Non poche criticità genera la gestione di questa fattispecie nel caso speciale di voucher per Imprese Commerciali e Studi Professionali, che obbliga a complessi controlli sulle pluri-Committenze.
Ben difficilmente, infatti, il voucherista sarà in grado di programmare il volume di compensi (atteso il carattere evidentemente “fortuito” della prestazione). Evidentemente “diabolico”, poi, è pretendere dal Committente de quo un simile accertamento, che per di più gli farebbe correre il rischio di vedersi riqualificato il rapporto di lavoro accessorio come “lavoro subordinato”! Senza contare l’aleatorietà della disposizione, per l’INPS e Consulenti, dove un minimo errore di calcolo (per altro aggravato dalla non immediatezza ai calcoli ISTAT) farebbero scivolare forzosamente il rapporto verso il lavoro subordinato. La norma evidentemente esige chiarimenti, anche per l’evidente rischio di incostituzionalità della medesima!
In questi casi, è essenziale che il Committente si faccia rilasciare manleva sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà gli eventuali voucher già in essere (con i relativi importi), ovvero la loro assenza.

LA SORTE DELLE DISPOSIZIONI SPECIALI PER CASSINTEGRATI E LAVORATORI PART TIME

Dai primi commenti di qualche Autore (TOPPI Collana Studio STERN) emerge l’ipotesi che le “disposizioni sperimentali” dei DDLL Anti-crisi e delle leggi finanziarie che ammettevano ai voucher (fino al 31/12/2012) “percettori di misure di sostegno al reddito” (con gli speciali requisiti reddituali e di accredito figurativo della contribuzione) e lavoratori part time restino ferme e quindi vadano ad esaurirsi al 31/12/2012, senza che per esse operi la diversa decorrenza di entrata in vigore della Monti-Fornero (18/07/2012). L’interpretazione è interessante e suggestiva, ma non può essere accolta (almeno fino a diverso parere ministeriale). Le proroghe, infatti, sono sempre state compendiate nell’art. 70 (anche dall’ultima disposizione “milleproroghe 2012”[1]. Cadendo l’art. 70 per opera della Monti-Fornero sembrano proprio cadere anche le disposizioni di proroga (simul stabunt, simul cadent!);
            Una conclusione convalidata anche dalla stessa cronaca parlamentare, dove molto forte è stata la pressione per il mantenimento del voucher per Cassintegrati come disegnato dai DDLL anti crisi dal 2009 in avanti. A tal fine, è in dirittura d’arrivo un emendamento dedicato a questo tema. E’ evidente che il Legislatore presuppone l’abrogazione di queste disposizioni ad opera della Monti-Fornero, chè altrimenti non avrebbe avvertito il bisogno di un emendamento ad hoc!

IL LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO DOPO LA RIFORMA FORNERO
SCHEMA RIASSUNTIVO


DEFINIZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO
Prima della riforma
Dopo la riforma
Le attività lavorative in specifici ambiti, anche se svolte a favore di più beneficiari, non danno complessivamente luogo, con riferimento al Medesimo Committente, a compensi superiori a € 5.000 nel corso di un anno solare
Attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei Committenti, a compensi superiori ad € 5.000 nel corso di un anno solare per ogni singolo prestatore di lavoro.
AMBITO DI APPLICAZIONE
  • Lavoro domestico;
  • Lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione degli edifici, strade, parchi, monumenti;
  • Insegnamento privato supplementare;
  • Manifestazioni sportive, culturali, fieristiche, caritatevoli, lavori di emergenza, o di solidarietà;
  • Attività agricole di carattere stagionale effettuate da casalinghe, ovvero attività agricole svolte a favore dei produttori agricoli minori;
  • Attività dell’impresa familiare di cui all’art. 230-bis del Codice Civile (in tal caso è ammesso il ricorso al Lavoro accessorio fino al limite di € 10.000 netti annui);
  • Consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;
  • Attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie;
  • In qualsiasi settore produttivo purchè resi da:
a)      STUDENTI CON MENO DI 25 ANNI DI ETA’, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un Istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici (anche a favore di Enti Locali);
b)     PERCETTORI DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DEL SALARIO O SOSTEGNO DEL REDDITO per prestazioni che diano luogo a un compenso non superiore a € 3.000 netti complessivi per anno solare e non per singolo Committente;
c)      PENSIONATI (anche a favore di Enti Locali);
d)     PRESTATORI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE (escluso Datore di Lavoro part time!).

-Tutti i settori;
- Per i rapporti tra Medesimo Committente Imprenditore Commerciale o Professionista e medesimo Lavoratore che non diano luogo a compensi complessivamente superiori a € 2.000;
- Nell’ambito di attività agricole di carattere stagionale svolte anche in forma imprenditoriale;
- A favore di un Committente Pubblico nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento della spesa del personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.



 VOUCHER IN AGRICOLTURA-NUOVE NORME

Prima della riforma
Dopo la riforma
Attività lavorative che non danno complessivamente luogo, con riferimento al Medesimo Committente, a compensi superiori ad E. 5000 nel corso di un anno solare.

Utilizzabili:

a)      Nell’ambito di attività agricole di carattere stagionale effettuate per prestazioni rese da pensionati, casalinghe, da giovani con meno di 25 anni di età, durante i periodi di vacanza –se regolarmente iscritti a un ciclo di Studi presso un Istituto Scolastico di ogni ordine e grado – o in qualunque periodo dell’anno – se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’Università.
b)      Nell’ambito delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all’art. 34.06°comma DPR 633/1972 nr. 633;
c)      Percettori di ammortizzatori sociali nel limite massimo di E. 3.000 annui.

Attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno complessivamente luogo, con riferimento alla totalità dei Committente, a compensi superiori ad E. 5000 nel corso di un anno solare, per ogni singolo prestatore di lavoro

Utilizzabili
a)      Nell’ambito di attività di natura occasionale rese nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un Istituto Scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’Università.
b)      Alle attività agricole svolte a favore di soggetti ex. art. 34.06°comma DPR 633/1972, che non possono tuttavia essere esercitate da soggetti iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.




Dr. Giorgio Frabetti,
Consulente d'Azienda in Ferrara

[1] Così nel DL 216/2011 (conv. in l. 14/2012), all’art. 04: “2. I termini di cui all'articolo 70, commi 1, secondo periodo, e 1-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, come prorogati ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, sono prorogati fino al 31 dicembre 2012.

Nessun commento:

Posta un commento