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lunedì 16 luglio 2012

DOSSIER MONTI FORNERO: BASTA DIMISSIONI IN BIANCO. LE NUOVE REGOLE DAL 18 LUGLIO- 08)



Dal prossimo 18 luglio, entrano in vigore le disposizioni della riforma Monti-Fornero sui nuovi vincoli alle dimissioni e alle risoluzioni consensuali.
In attesa dell'approvazione della procedura di convalida delle dimissioni avanti la DPL, in analogia col sistema rimasto momentaneamente in vigore tra gennaio e giugno 2008, la legge prescrive nei 30 gg. successivi le dimissioni/la risoluzione consensuale al Datore di Lavoro di inviare il Dipendente dimissionato alla DPL per la conferma (come capita per le Lavoratrici madri), ovvero far sottoscrivere la comunicazione di cessazione del rapporto da far sottoscrivere al Dipendente.
In mancanza di tale conferma, gli atti di dimissioni/risoluzione non saranno efficaci.
Non è del tutto chiaro, stando al tenore della legge, come considerare il periodo di preavviso nel decorso dei "30 gg." utili per la conferma delle dimissioni: se, cioè, i "30 gg." utili per la comunicazione debbano decorrere dalla data di comunicazione delle dimissioni o dall'atto di risoluzione consensuale, con ciò inglobando automaticamente il periodo di preavviso (così NEVIO BIANCHI ne Il Sole 24 Ore del 11/07 us) o dalla data di perfezionamento delle dimissioni/risoluzioni, decorso il preavviso. Personalmente, propendiamo per questa seconda ipotesi, anche perchè esistono settori (vedi CCNL Farmacia per i Farmacisti Collaboratori) dove il preavviso di dimissioni/licenziamento è lunghissimo e ben superiore ai 30 gg. e ammonta ad esempio a 90 gg.  (I Livello). Ad accedere alla tesi di Nevio Bianchi, nel caso specifico esemplificato, il Datore sarebbe costretto a farsi carico di 60 gg. di mancato preavviso.
Nulla natualmente impedisce alle parti di anticipare la cessazione e addebitare il preavviso,  ma dubitiamo che questa situazione possa essere "imposta" dalla legge.
Pertanto, fino a eventuali diversi chiarimenti ministeriali, riteniamo che il termine utile di "30 gg." per comunicare le dimissioni decorra dalla data di perfezionamento delle dimissioni/risoluzione consensuale, cessato il preavviso.
Le Aziende Clienti in calce alla ricevuta di Comunicazione Obbligatoria di Cessazione del rapporto di lavoro (UNILAV) dovranno apporre questa formula scritta a mano dal Dipendente (fino a diversa modulustica), firmata dal Dipendente e timbrata dall'Azienda con questo scritto: "Il Sottoscritto Sig. XYZ nato a _____ etc. dichiara di confermare le dimissioni/la risoluzione consensuale ai sensi dell'art. 04.17 comma e ss. della l. 92/2012 Letto, approvato, sottoscritto DATA LUOGO lì _______ in fede".
Precisiamo che è opportuno inviare in modo formale e ufficiale (via mail, telegramma etc.) all'indirizzo del Dipendente, formale richiesta di conferma delle dimissioni tramite sottoscrizione della ricevuta UNILAV. Se questa non dovesse intervenire entro 07 gg. dalla ricezione, il rapporto di lavoro si intende comunque risolto, secondo quanto previsto dalla legge.
Non si creda che sia inutile procedere alla redazione delle lettere di dimissioni o di risoluzione fino ad esso in uso, essendo tali atti comunque utili ai fini del preavviso (istituto rispetto al quale i nuovi vincoli sulle dimissioni non possono incidere, come abbiamo visto).
A margine e a scanso di equivoci, ricordiamo che la disciplina si applica anche nel caso di dimissioni del Dipendente o risoluzione consensuale intervenuta nel corso di un rapporto a termine, ma non nel caso di scadenza del termine.
La presente disposizione, macchinosa e abbastanza inutile in verità, sarà verosimilmente oggetto di assestamenti e semplificazioni, come annunciato da appositi decreti attuativi.

Dr. Giorgio Frabetti,
Consulente d'Azienda in Ferrara

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